La Camera di Commercio è competente nella ricezione delle SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) relative alle seguenti attività:
Come è noto, la SCIA deve essere presentata lo stesso giorno di inizio dell’attività.
Ciò dipende dal fatto che per l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane di una delle attività soggette a verifica dei requisiti, l’interessato deve inviare la Comunicazione unica di impresa e allegare contestualmente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) redatta sugli appositi modelli.
Considerato che la Comunicazione Unica per denunciare l’inizio dell’attività può essere inviata il giorno stesso dell’inizio dell’attività o successivamente e mai preventivamente, si deduce che non è possibile inviare una SCIA preventiva per le attività sopra elencate.
Inoltre, ai sensi del DPR n. 558/1999 le imprese che intendono esercitare le suddette attività devono presentare denuncia di inizio attività (ora SCIA) unitamente alla domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane o al Registro Imprese.
Il Conservatore del Registro Imprese di Padova, in attesa di chiarimenti sulle modalità applicative dei suddetti obblighi in relazione all'attività dei SUAP telematici e per evitare disguidi che possono danneggiare le imprese, ha stabilito con la determinazione n. 257/2011 (allegata):
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