Camera di commercio di Padova


Agente d'affari in mediazione

Aggiornamento pagina: 14-05-2012

Nuovi adempimenti per gli agenti d’affari in mediazione, gli agenti di commercio, i mediatori maritti e gli spedizionieri


Dal 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello sviluppo economico che prevedono nuove modalità d’iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti d’affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli (ora sostituiti dal Registro Imprese).
Le nuove procedure non modificano i requisiti professionali richiesti.

Gli adempimenti introdotti con i decreti sono i seguenti:

1. NUOVE ISCRIZIONI
Ì soggetti che intendono iniziare una delle attività sopra indicate dovranno presentare, esclusivamente per via telematica tramite la procedura “COMUNICA STARWEB”, una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), utilizzando l’apposito modello ministeriale.
La SCIA dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o di inizio attività al Registro delle Imprese corredata dalle certificazioni e delle dichiarazioni previste dalla Legge.
La data di inizio di attività dovrà coincidere con la data di presentazione della domanda.
E’ prevista la presentazione di una SCIA per ogni unità locale operativa.
Le modalità di presentazione della SCIA sono indicate nella Guida alla presentazione della SCIA scaricabile da questa pagina.


2. SOGGETTI IN ATTIVITA’ PRIMA DEL 12.5.2012
Le imprese che, alla data del 12 maggio 2012, risultano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attività citate dovranno inviare, entro il 12 maggio 2013, un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa.

3. PERSONE FISICHE NON IN ATTIVITA’
Coloro che risultano iscritti nei Ruoli soppressi ma che attualmente non svolgono l’attività possono, entro il 12 maggio 2013, iscriversi nell’apposita sezione REA; tale adempimento non riguarda peraltro gli spedizionieri.

Ulteriori informazioni sulla modulistica e sulle modalità informatiche richieste per i nuovi adempimenti saranno pubblicate non appena disponibili.

Tenuto conto che il termine per gli adempimenti di cui ai punti n. 2 e 3 è di un anno, si invitano gli interessati a non concentrare le comunicazioni di aggiornamento nei giorni successivi al 12 maggio 2012: non si esclude infatti che, sia a livello normativo che di procedure informatiche, vi possano essere ulteriori modifiche ed implementazioni.

 

 

È agente d’affari in mediazione, o mediatore, chi mette in relazione - anche in modo occasionale - due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.

Come disposto dall'Link a sito esternoart. 73 del D.Lgs. 59/2010, l'attività di mediazione può essere esercitata soltanto da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali individuati dalla Link a sito esternoLegge n. 39/89 e successive modifiche e ha presentato alla Camera di Commercio della provincia di residenza un’apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Incompatibilità

L'esercizio di mediatore è incompatibile con:

  • l'attività svolta in qualità di dipendenti da persone, società o enti, privati o pubblici, escluse le imprese di mediazione
  • l’esercizio di altre attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione.

Requisiti morali e professionali 

Quando la mediazione viene esercitata da una società, tutti gli amministratori e legali rappresentanti devono possedere i requisiti morali e professionali individuati dalla Legge n. 39/89.

Requisiti morali (tutti, salvo riabilitazione)

  • non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito
  • non essere stato condannato per i reati elencati nell’art. 2 lettera f) della legge 39/89
  • non essere sottoposto a provvedimenti antimafia

Requisiti professionali (tutti)

  • diploma di scuola secondaria superiore con frequenza di un apposito corso di formazione (elenco enti organizzatori dei corsi) e superamento di un esame di idoneità presso la Camera di Commercio.

Nota: Il requisito alternativo previsto dalla legge 39/89 (Dilpoma di scuola secondaria superiore assieme a un periodo di praticantato di almeno dodici mesi continuativi e la frequenza di un corso di formazione professionale) non è ancora attivato perché il Ministero dello Sviluppo economico non ha ancora emanato il necessario regolamento

Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero
Per esercitare in Italia, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo economico.

Nel sito Internet del Ministero è possibile scaricare i Link a sito esternomodelli necessari per presentare la richiesta di riconoscimento e le relative istruzioni

Modalità di presentazione della SCIA

La SCIA va presentata alla Camera di Commercio della provincia:

  • di residenza o di quella in cui si è eletto il domicilio professionale per le persone fisiche
  • della sede legale per le società

La SCIA (compilata sull'apposito modulo, scaricabile dall'apposita sezione) va allegata alla pratica telematica Comunica nel momento in cui viene denunciato al Registro Imprese l'inizio dell'attività.

Si segnala che:

  • alla pratica Comunica deve essere anche allegata l'apposita autocertificazione in cui si dichiara di aver stipulato una copia della polizza assicurativa (vedi paragrafo successivo)
  • l'inizio di attività dichiarato nella pratica Comunica deve coincidere con la data di presentazione della SCIA
  • i requisiti degli amministratori e/o legali rappresentanti della società vanno dichiarati negli appositi modelli intercalari e allegati alla SCIA

Esercizio come dipendente di un'impresa di mediazione

Ii dipendente deve presentare unicamente la SCIA in forma cartacea.

L'Ufficio Verifica requisiti professionali, dalla medesima data di invio della pratica Comunica, avvia l'istruttoria per verificare il possesso dei requisiti previsti dalla Link a sito esternoLegge 39/89.
L'istruttoria ha una durata massima di 60 gg.

Polizza assicurativa

Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.
Il mediatore deve pertanto stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva delle garanzie per infedeltà dei dipendenti con le caratteristiche di sgeuito indicate.

Ammontare minimo di copertura

  • Imprese individuali: 260.000 euro
  • Società di persone: 520.000 euro
  • Società di capitali: 1.550.000 euro

L'agente di affari in mediazione o la società di mediazione dovranno assicurare, in un'unica polizza separatamente, i rischi inerenti le diverse attività, data la differenziazione delle stesse contemplate nelle sezioni medesime, o stipulare più polizze distinte.

La polizza assicurativa dovrà coprire anche tutti coloro che all'interno dell'azienda svolgano a qualsiasi titolo attività di mediazione.
Qualora un soggetto già coperto da polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere detta attività a titolo individuale, dovrà risultare coperto da altra polizza.

Tempi

Tempistica come da regolamento camerale

Costi

  Diritti di segreteria Concessioni Governative Bolli
SCIA I diritti e bolli previsti sono indicati nella Guida alla presentazione della SCIA scaricabile da questa pagina € 168,00 -
Domanda di esame idoneità € 77,00 - € 14,62

Per informazioni

Ufficio Verifica requisiti professionali

Sportello 7 - Lun-ven 9.00-12.30 e Gio 9.00-15.00
Piazza Insurrezione 1a - 35137 Padova - Tel. 049.82.08.260 (10.00-12.00) - Fax 049.82.08.248
E-mail albi.professionali(at)pd.camcom.it

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