Aggiornamento pagina: 14-05-2012
Nuovi adempimenti per gli agenti d’affari in mediazione, gli agenti di commercio, i mediatori maritti e gli spedizionieri
Dal 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello sviluppo economico che prevedono nuove modalità d’iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti d’affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli (ora sostituiti dal Registro Imprese).
Le nuove procedure non modificano i requisiti professionali richiesti.
Gli adempimenti introdotti con i decreti sono i seguenti:
1. NUOVE ISCRIZIONI
Ì soggetti che intendono iniziare una delle attività sopra indicate dovranno presentare, esclusivamente per via telematica tramite la procedura “COMUNICA STARWEB”, una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), utilizzando l’apposito modello ministeriale.
La SCIA dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o di inizio attività al Registro delle Imprese corredata dalle certificazioni e delle dichiarazioni previste dalla Legge.
La data di inizio di attività dovrà coincidere con la data di presentazione della domanda.
E’ prevista la presentazione di una SCIA per ogni unità locale operativa.
Le modalità di presentazione della SCIA sono indicate nella Guida alla presentazione della SCIA scaricabile da questa pagina.
2. SOGGETTI IN ATTIVITA’ PRIMA DEL 12.5.2012
Le imprese che, alla data del 12 maggio 2012, risultano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attività citate dovranno inviare, entro il 12 maggio 2013, un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa.
3. PERSONE FISICHE NON IN ATTIVITA’
Coloro che risultano iscritti nei Ruoli soppressi ma che attualmente non svolgono l’attività possono, entro il 12 maggio 2013, iscriversi nell’apposita sezione REA; tale adempimento non riguarda peraltro gli spedizionieri.
Ulteriori informazioni sulla modulistica e sulle modalità informatiche richieste per i nuovi adempimenti saranno pubblicate non appena disponibili.
Tenuto conto che il termine per gli adempimenti di cui ai punti n. 2 e 3 è di un anno, si invitano gli interessati a non concentrare le comunicazioni di aggiornamento nei giorni successivi al 12 maggio 2012: non si esclude infatti che, sia a livello normativo che di procedure informatiche, vi possano essere ulteriori modifiche ed implementazioni.
È agente di commercio chi promuove, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata, le vendite di un'impresa attraverso l'acquisizione di ordini di acquisto.
E' rappresentante di commercio chi, munito di mandato, conclude affari in nome e per conto dell'impresa mandante.
Come disposto dall’art. 74 del
D.Lgs. 59/2010, l'attività di agente o rappresentante di commercio può essere esercitata soltanto da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali individuati dalla
legge 204/85 ed ha presentato alla Camera di Commercio un’apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
L'attività di agente o rappresentante non può essere esercitata da:
Quando l'attività viene esercitata da una società, tutti i legali rappresentanti e/o gli amministratori devono possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla legge 204/85.
Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero
Per esercitare in Italia, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo economico.
Nel sito Internet del Ministero è possibile scaricare i
modelli necessari per presentare la richiesta di riconoscimento e le relative istruzioni
La SCIA va presentata alla Camera di Commercio della provincia:
La SCIA (compilata sull'apposito modulo) va allegata alla pratica telematica Comunica nel momento in cui viene denunciato al Registro Imprese l'inizio dell'attività.
Si ricorda che:
Istruzioni per i soggetti da iscritte al Ruolo Agenti e rappresentanti senza esercizio dell’attività
Coloro che sono stati iscritti al Ruolo Agenti e Rappresentanti prima dell’8 maggio 2010 e che non hanno ancora denunciato l’avvio dell’attività, non devono presentare la SCIA (avendo già i requisiti morali e professionali verificati), ma effettuare soltanto la comunicazione di avvio dell'attività tramite la procedura telematica Comunica.
Tempistica come da regolamento camerale
I costi sono indicati nella Guida compilazione SCIA scaricabile da questa pagina.
Sportello 7 - Lun-ven 9.00-12.30 e Gio 9.00-15.00
Piazza Insurrezione 1a - 35137 Padova - Tel. 049.82.08.260 (10.00-12.00) - Fax 049.82.08.248
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Termine presentazione domande: 31 maggio
Il questionario può essere compilato fino al 10 giugno
Nel rapporto viene esaminato l?andamento per settori del numero di imprese artigiane operative in...
Pagamento entro il 18 giugno oppure entro il 18 luglio (con maggiorazione dello 0,4%)
Domande entro i 30 giugno 2012
Il seminario viene replicato lo stesso giorno a Camposampiero (mattina) e a Padova (pomeriggio).