Camera di commercio di Padova


Pagamento Diritto annuale

Aggiornamento pagina: 29-02-2012

Il diritto annuale è un tributo che devono versare tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese.
È dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel relativo Registro al 1° gennaio dell'anno di riferimento o che è stata iscritta o annotata per almeno un giorno nell'anno stesso. L'importo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Il mancato pagamento del diritto annuale impedisce sia il rilascio di certificati del Registro imprese - in base all’art. 24 comma 35 della L. 449/97 come modificato dall'art. 17 della L. 133/99 - sia della firma digitale.
L'istituto del ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Soggetti non obbligati al versamento

Sono esonerate dal versamento le imprese:

  • in stato di fallimento al 1° gennaio, sempre che non esercitino provvisoriamente l'attività;
  • società cooperative per le quali, al 1° gennaio, sia già stato proposto lo scioglimento d'ufficio previsto dall'articolo 2545 septiesdecies del Codice Civile;
  • in stato di liquidazione volontaria che hanno approvato, prima del 1° gennaio, il bilancio finale di liquidazione e chiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
  • individuali che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre e chiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento.

Importi e modalità di versamento

Imprese e unità locali di nuova iscrizione

Le imprese e le unità locali che si iscrivono nel corso dell'anno versano il diritto annuale in misura fissa al momento dell'iscrizione.

Imprese e unità locali già esistenti

Le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese al 1° gennaio effettuano il versamento del diritto annuale in unica soluzione con il modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.

A chi va versato il diritto annuale?

Il tributo va versato alla Camera di Commercio di competenza. Nel caso di trasferimento di sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio dove era ubicata la sede al 1° gennaio.
Se l'impresa è stata costituita dopo il 1° gennaio e nel corso dello stesso anno effettua il trasferimento di sede in altra provincia il diritto è dovuto solamente alla Camera di Commercio di prima iscrizione.

Cosa fare in caso di omesso / ritardato pagamento?

Il ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del D. Lgs. 472/97, consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Le sanzioni per omesso / ritardato pagamento sono stabilite da apposito regolamento camerale.

Come chiedere un rimborso?

I soggetti che avessero versato un diritto annuale superiore al dovuto, che l'avessero versato per più volte nello stesso anno o a una Camera di Commercio diversa da quella di competenza possono ottenere un rimborso.

Dove andare?

Ufficio Diritto annuale

3° piano - stanza 316 - Lun-ven 9.00-12.30 e Gio 9.00-15.00
Piazza Insurrezione 1a - 35137 Padova - Tel. 049.82.08.197 (ore 9 -12) - Fax 049.82.08.266
E-mail diritto.annuale(at)pd.camcom.it
PEC diritto.annuale(at)pd.legalmail.camcom.it

Normativa

Tutta la normativa in materia di Diritto annuale è consultabile e scaricabile dal Link a sito esternosito web "Guida al Diritto annuale", a cura di Retecamere.

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Contatti

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