Aggiornamento pagina: 13-04-2012
L’art. 16 comma 6 del
decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con legge 2/2009 ha stabilito che :
"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.”
L'art. 37 del
decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modifche dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012 ha aggiunto il seguente comma:
L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Pertanto:
Raccolta delle risposte ai più frequenti ai quesiti dell'utenza (società obbligate, PEC associata a più società, società in procedura concorsuale, ecc.)
Il servizio di posta elettronica certificata è un servizio a pagamento.
La casella PEC può essere acquistata - anche via Internet - dai
gestori abilitati da DigitPA (Ente nazionale per a digitalizzazione della Pubblica amministrazione).
La comunicazione va effettuata per via telematica:
Art. 2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' aumentata di un terzo.
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