Camera di commercio di Padova


Casella PEC (posta elettronica certificata) per le società iscritte al Registro Imprese

Aggiornamento pagina: 13-04-2012

L’art. 16 comma 6 del Link a sito esternodecreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con legge 2/2009 ha stabilito che :

"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.”


L'art. 37 del Link a sito esternodecreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modifche dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012 ha aggiunto il seguente comma:

L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.


Pertanto:

  • le imprese in forma societaria costituite prima del 29 novembre 2008 che non hanno ancora comunicato l'indirizzo PEC al Registro imprese si vedranno sospendere l'iscrizione di qualunque atto al Registro imprese (escluse le dununce REA) fino all'integrazione dell'indirizzo PEC e comunque per un periodo massimo di tre mesi.
    Trascorso tale periodo l'atto sarà iscritto e verrà applicata la sanzione prevista  dall'articolo 2630 del Codice civile.
  • le domande di iscrizione al Registro Imprese presentate a partire dal 29 novembre 2008 dovranno riportare, nell’apposito riquadro del modello S1, l’indirizzo di posta elettronica certificata della società 

Consulta le FAQ sulla comunicazione PEC

Raccolta delle risposte ai più frequenti ai quesiti dell'utenza (società obbligate, PEC associata a più società, società in procedura concorsuale, ecc.)


Chi rilascia la casella PEC?

Il servizio di posta elettronica certificata è un servizio a pagamento.

La casella PEC può essere acquistata - anche via Internet - dai Link a sito esternogestori abilitati da DigitPA (Ente nazionale per a digitalizzazione della Pubblica amministrazione).

Come comunicare al Registro Imprese l'indirizzo PEC o la sua variazione?

La comunicazione va effettuata per via telematica:

  • procedura semplificata, utilizzabile direttamente dal portale Link a sito esternowww.registroimprese.it

    La procedura semplificata può essere utilizzata esclusivamente da un legale rappresentante (come individuato in visura) in possesso di firma digitale.
    La postazione PC utilizzata deve possedere Link a sito esternospecifici requisiti ed avere installato un lettore per smart card (il lettore non è necessario se la firma digitale è su chiave USB).
    Per effettuare l'adempimento la Camera di Commercio ha predisposto postazioni PC presso l'Ufficio relazioni con il pubblico della sede centrale e presso gli Uffici staccati.
  • procedura ComunicaStarweb o ComunicaFedra, con le modalità indicate nella guida scaricabile da questa pagina. Queste procedure sono utilizzabili da chi - non in possesso della firma digitale - effettua la comunicazione per il tramite di un consulente.

Che sanzioni prevede l'articolo 2630 del Codice civile?

Art. 2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' aumentata di un terzo.

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