Camera di commercio di Padova


Ravvedimento operoso

Aggiornamento pagina: 06-02-2012

Novità

Dall'1.1.2012 il tasso di interesse legale passa dall'1,5% al 2,5% (D.M. Economia e finanza del 12.12.2011).

I programmi di calcolo allegati sono aggiornai al nuovo tasso di interesse.

L’istituto del ravvedimento operoso (introdotto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/97) consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Questo istituto è applicabile anche al Diritto Annuale, come chiarito dal Ministero delle Attività Produttive con circolare n. 558245 del 16.10.02
Nuove disposizioni sulle sanzioni sono state introdotte dal D.M. n. 54/2005, mentre ulteriori indicazioni su come opera il ravvedimento operoso in relazione al diritto annuale sono state fornite dalla circolare ministeriale 3587/C del 20.06.2005.

Chi lo può utilizzare?

  • le imprese già iscritte al Registro Imprese che non hanno versato il diritto annuale per l’anno 2011.
  • le imprese nuove iscritte che non hanno versato il diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Quando scade?

Termine di scadenza per le imprese già iscritte nel 2011

Tipologia Scadenza originaria Ravvedimento breve o maggiorazione 0,4% (*) Ravvedimento lungo
Imprese già iscritte al 31.12.2010 16.06.2011 Dal 17.06.2011 al 16.07.2011 Dal 17.07.2011 al 16.06.2012
Società con esercizio coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio al 6° mese dalla chiusura dell’esercizio 16.07.2011 Dal 17.07.2011 al 16.08.2011 Dal 17.08.2011 al 16.07.2012
Imprese con studi di settore e imprese individuali (D.P.C.M. 12.05.2011) 06.07.2011 Dal 07.07.2011 al 05.08.2011 Dal 06.08.2011 al 06.07.2012

Termine di scadenza per le nuove imprese iscritte in corso d'anno o per apertura unità locali

Tipologia Scadenza originaria Ravvedimento breve o maggiorazione 0,4% (*) Ravvedimento lungo
Iscrizione nuove imprese Apertura unità locali 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o dell’annotazione al Registro Imprese Nei 30 giorni successivi (e quindi 60 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese) Un anno dalla scadenza (e quindi un anno + 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese)

Il ravvedimento breve è alternativo alla maggiorazione dello 0,4%: si consiglia pertanto di usufruire di questa seconda modalità perché più favorevole (cfr. circolare n. 3587/C).


I 30 giorni per il ravvedimento breve iniziano a decorrere allo scadere del termine ordinario previsto per il versamento del diritto o dal giorno successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo. Anche nel caso in cui il 30° giorno utile per il ravvedimento sia un sabato o un giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

 

Come si applica?

Ravvedimento breve

  • l’importo del diritto annuale
  • gli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo vigente con maturazione giorno per giorno
  • la sanzione in misura ridotta pari ad 1/10 della sanzione minima prevista (che è del 30%) e quindi pari al 3% del tributo

Ravvedimento lungo

  • l’importo del diritto annuale
  • gli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo vigente con maturazione giorno per giorno
  • la sanzione in misura ridotta pari ad 1/8 della sanzione minima prevista (che è del 30%) e quindi pari al 3,75% del tributo

Come si calcola?

  • Ravvedimento operoso 2011 imprese nuove iscritte (in formato xls)
  • Ravvedimento operoso 2011 imprese già iscritte (in formato xls)
  • Ravvedimento operoso 2012 imprese nuove iscritte (in formato xls)

Come si paga?

Il pagamento va effettuato con modello F24, compilando la sezione ICI e altri Enti Locali, indicando i seguenti codici:

  • 3850 per il tributo
  • 3851 per gli interessi
  • 3852 per la sanzione

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale di diritto, interessi e sanzioni eseguiti il medesimo giorno, quindi con un unico modello F24 (cfr circolare 3587/c).

Questo articolo è stato utile?*

Molto Poco Per niente


Contatti

Ufficio Diritto annuale 3° piano - stanza 316
Lun-ven 9.00-12.30 e Gio 9.00-15.00
Piazza Insurrezione 1a - 35137 Padova
Tel. 049.82.08.197 (ore 9 -12)
Fax 049.82.08.266
E-mail:
diritto.annuale(at)pd.camcom.it

PEC:
diritto.annuale(at)pd.legalmail.camcom.it