Aggiornamento pagina: 06-02-2012
Dall'1.1.2012 il tasso di interesse legale passa dall'1,5% al 2,5% (D.M. Economia e finanza del 12.12.2011).
I programmi di calcolo allegati sono aggiornai al nuovo tasso di interesse.
L’istituto del ravvedimento operoso (introdotto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/97) consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Questo istituto è applicabile anche al Diritto Annuale, come chiarito dal Ministero delle Attività Produttive con circolare n. 558245 del 16.10.02
Nuove disposizioni sulle sanzioni sono state introdotte dal D.M. n. 54/2005, mentre ulteriori indicazioni su come opera il ravvedimento operoso in relazione al diritto annuale sono state fornite dalla circolare ministeriale 3587/C del 20.06.2005.
| Tipologia | Scadenza originaria | Ravvedimento breve o maggiorazione 0,4% (*) | Ravvedimento lungo |
|---|---|---|---|
| Imprese già iscritte al 31.12.2010 | 16.06.2011 | Dal 17.06.2011 al 16.07.2011 | Dal 17.07.2011 al 16.06.2012 |
| Società con esercizio coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio al 6° mese dalla chiusura dell’esercizio | 16.07.2011 | Dal 17.07.2011 al 16.08.2011 | Dal 17.08.2011 al 16.07.2012 |
| Imprese con studi di settore e imprese individuali (D.P.C.M. 12.05.2011) | 06.07.2011 | Dal 07.07.2011 al 05.08.2011 | Dal 06.08.2011 al 06.07.2012 |
| Tipologia | Scadenza originaria | Ravvedimento breve o maggiorazione 0,4% (*) | Ravvedimento lungo |
|---|---|---|---|
| Iscrizione nuove imprese Apertura unità locali | 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o dell’annotazione al Registro Imprese | Nei 30 giorni successivi (e quindi 60 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese) | Un anno dalla scadenza (e quindi un anno + 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese) |
Il ravvedimento breve è alternativo alla maggiorazione dello 0,4%: si consiglia pertanto di usufruire di questa seconda modalità perché più favorevole (cfr. circolare n. 3587/C).
I 30 giorni per il ravvedimento breve iniziano a decorrere allo scadere del termine ordinario previsto per il versamento del diritto o dal giorno successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo. Anche nel caso in cui il 30° giorno utile per il ravvedimento sia un sabato o un giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Il pagamento va effettuato con modello F24, compilando la sezione ICI e altri Enti Locali, indicando i seguenti codici:
Il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale di diritto, interessi e sanzioni eseguiti il medesimo giorno, quindi con un unico modello F24 (cfr circolare 3587/c).
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Ravvedimento operoso
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Termine presentazione domande: 31 maggio
Il questionario può essere compilato fino al 10 giugno
Nel rapporto viene esaminato l?andamento per settori del numero di imprese artigiane operative in...
Pagamento entro il 18 giugno oppure entro il 18 luglio (con maggiorazione dello 0,4%)
Domande entro i 30 giugno 2012
Il seminario viene replicato lo stesso giorno a Camposampiero (mattina) e a Padova (pomeriggio).