Aggiornamento pagina: 06-02-2012
La ritardata o omessa comunicazione al Registro Imprese e al REA prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di tutte le persone obbligate alla comunicazione.
| Tipo di violazione | Sanzione prevista |
|---|---|
| Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali e notaio | € 20,00 per il titolare/per l'institore/per il notaio |
| Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative | € 206 per ogni soggetto obbligato al deposito € 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito se l'adempimento è effettuato tra il 31° e il 60° giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti |
| Ritardato o omesso deposito bilancio società di capitali, cooperative e situazione patrimoniale per i consorzi | € 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito € 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito del bilancio se l'adempimento è effettuato tra il 31° e il 60° giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti |
| Ritardato o omesso elenco soci per società di capitali (**) | € 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito € 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito dell'elenco soci se l'adempimento è effettuato tra il 31° e il 60° giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti |
| Ritardate o omesse o non veritiere comunicazioni al REA (modelli S5 – UL – R) | €10 per ogni soggetto obbligato alla denuncia dal 31° al 60° giorno dalla data evento oppure € 51,33 per ogni soggetto obbligato alla denuncia dal 61° giorno dalla data evento |
(*) In materia di applicazione delle sanzioni amministrative vige il principio “tempus regit actum” in base al quale la legge dispone che per l’avvenire e l’eventuale retroattività deve risultare da espressa dichiarazione del legislatore, in mancanza della quale la legge dispone solo per l’avvenire e non ha effetto retroattivo.
Pertanto indipendentemente dalla data di presentazione/protocollo della denuncia tardiva se i termini scadevano prima del 15 novembre 2011 (entrata in vigore della Legge n. 180 del 11/11/2011) si applicano gli importi previsti dall’art. 2630 del C.C., nel momento in cui la violazione è stata commessa e quindi in epoca antecedente alla sua modifica.
(**) Ai sensi dell'art.16, comma 12-undecies della legge n. 2 del 28/1/2009 (G.U. n. 22 del 28/1/2009) di conversione del decreto-legge n. 185 del 29/11/2008, dal 31/3/2009 è soppresso l'obbligo della tenuta del libro soci *per le sole Società a Responsabilità Limitata e Società Consortili a Responsabilità Limitata*, previsto dall'art. 2478 del C.C.
Di conseguenza le Srl - anche nella forma consortile - non sono più tenute a depositare l'elenco soci entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio, né a confermare l'elenco soci già depositato allegato al deposito del bilancio dell'esercizio precedente.
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Fax 049.82.08.244
E-mail:
sanzioni.ri(at)pd.camcom.it
Termine presentazione domande: 31 maggio
Il questionario può essere compilato fino al 10 giugno
Nel rapporto viene esaminato l?andamento per settori del numero di imprese artigiane operative in...
Pagamento entro il 18 giugno oppure entro il 18 luglio (con maggiorazione dello 0,4%)
Domande entro i 30 giugno 2012
Il seminario viene replicato lo stesso giorno a Camposampiero (mattina) e a Padova (pomeriggio).