Camera di commercio di Padova


Importi 2011 per le imprese già iscritte

Aggiornamento pagina: 06-02-2012

Le imprese che nel 2011 sono già iscritte nel Registro Imprese devono versare gli importi segnati nelle tabelle sotto indicate.

Imprese iscritte che versano un importo fisso

Tipo di impresa Importo
Imprese individuali € 88
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese € 200
Società semplici agricole € 100
Società semplici non agricole € 200
Società tra avvocati € 200
Soggetti iscritti solo nel REA (associazioni e simili) € 30

Imprese iscritte nella Sezione ordinaria (*) del Registro Imprese e che versano un importo calcolato in base al fatturato 2010 secondo i seguenti scaglioni:

(*) Sono iscritte in Sezione ordinaria le Cooperative, i Consorzi, le Società di persone (Snc e Sas) e le Società di capitali (Spa e Srl).
Da euro A euro Aliquote (%)
0 100.000 € 200 (misura fissa)
Oltre 100.000 250.000 0,015%
Oltre 250.000 500.000 0,013%
Oltre 500.000 1.000.000 0,010%
Oltre 1.000.000 10.000.000 0,009%
Oltre 10.000.000 35.000.000 0,005%
Oltre 35.000.000 50.000.000 0,003%
Oltre 50.000.000   0,001% (fino a un massimo di € 40.000)

L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP 2011 sulla base della seguente tabella (cfr. la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009 scaricabile alla sezione "Normativa").

Società di capitali: Quadro IC Modello IRAP 2011

Tipo di impresa Quadro IC Modello IRAP da utilizzare
Imprese industriali e commerciali Quadro IC - Sezione I: Rigo IC1 + rigo IC5
Società di capitali la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle creditizie o finanziarie Quadro IC - Sezione I: Rigo IC1 + rigo IC5 + Rigo IC15 della Sezione II
Banche e altri soggetti finanziari Quadro IC - Sezione II: Rigo IC15 + rigo IC18
Imprese di assicurazione Quadro IC - Sezione III Somma dei premi e altri proventi tecnici, cioè somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico, come da Reg. Isvap 4.04.08, n. 22
Società in regime forfetario Quadro IC - Sezione V Somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili di cui all’art. 2214 e ss del c.c.

Società di persone: Quadro IP MODELLO IRAP 2011

Tipo di impresa Quadro IC Modello IRAP da utilizzare
Società di persone commerciali che non hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997) Quadro IP Sez. I: Rigo IP1 depurato dell’eventuale adeguamento agli studi di settore
Società di persone esercenti attività commerciali in contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n. 446/1997) Quadro IP - Sezione II: Rigo IP13 + rigo IP17
Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (art. 6, comma 9, D. Lgs. N. 446/1997) Quadro IP - Sezione II: Rigo IP13 + rigo IP17 + rigo IP18
Società di persone in regime forfetario Quadro IP - Sezione III: Rigo IP47
Società di persone esercenti attività agricola Quadro IP - Sezione IV: Rigo IP52

Persone fisiche: Quadro IP MODELLO IRAP 2011

Tipologia Quadro IC Modello IRAP da utilizzare
Persone fisiche esercenti attività commerciali che non hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97) Quadro IQ- Sezione I Rigo IQ1 depurato dell’eventuale adeguamento agli studi di settore
Persone fisiche esercenti attività commerciali in contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97 Quadro IQ - Sezione II: Rigo IQ13 + rigo IQ17
Imprese in regime forfetario Quadro IQ - Sezione III: Rigo IQ41

Altri soggetti e precisazioni

  • I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del Modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono sommare i valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP;
  • Per i Soggetti non operativi ai sensi dell’art. 30 L. 724/1994, che compilano il quadro IS Sezione IV: tale sezione non rileva ai fini della determinazione del fatturato
  • Contribuenti minimi: (art. 1 commi da 96 a 117 L. 24 dicembre 2007, n. 244) devono considerare i ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 art. 85 del D.P.R. 917/1986 (TUIR).
  • Consorzi Fidi: Voce M031 del proprio conto economico

Unità locali e sedi secondarie

Le unità locali versano il 20% di quanto versa la sede fino a un massimo di € 200.
Le unità locali di imprese con sede principale all’estero e le sedi secondarie di società con sede principale all’estero versano € 110.

Criteri di arrotondamento

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver svolto tutti i conteggi intermedi per sede e unità locali mantenendo 5 decimali. L’importo finale va arrotondato all’unità di euro, (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
Come si paga?
Il versamento del diritto va eseguito in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.
È possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).

Quando si paga?

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.
È possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi)
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, di norma fissato nel 16 giugno (tranne che per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare).
Fino al 16 luglio è comunque possibile versare il diritto annuale con la maggiorazione dello 0.40%. La maggiorazione va aggiunta all'importo prescritto e versata con il codice 3850, va versata anche nel caso di compensazione con altri crediti.

Proroga scadenza diritto annuale

Il versamento del diritto annuale 2011 scade il 16 giugno 2011, con possibilità di versare anche nei 30 giorni successivi aggiungendo l'interesse corrispettivo dello 0,4%.

 

Il DPCM del 12 maggio 2011 ha inoltre stabilito la possibilità di effettuare il versamento entro il 6 luglio 2011 o entro il 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,4% per i seguenti soggetti:

  • tutte le imprese individuali iscritte in sezione speciale o in sezione ordinaria
  • tutte le altre imprese e soggetti REA per i quali sono stati elaborati gli studi di settore

In allegato il testo della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che conferma la proroga anche per il diritto annuale.

 

Circolare proroga termini 2011 

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