Aggiornamento pagina: 06-02-2012
Dall'1.1.2012 il tasso di interesse legale passa dall'1,5% al 2,5% (D.M. Economia e finanza del 12.12.2011).
I programmi di calcolo allegati sono aggiornai al nuovo tasso di interesse.
L’istituto del ravvedimento operoso (introdotto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/97) consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Questo istituto è applicabile anche al Diritto Annuale, come chiarito dal Ministero delle Attività Produttive con circolare n. 558245 del 16.10.02
Nuove disposizioni sulle sanzioni sono state introdotte dal D.M. n. 54/2005, mentre ulteriori indicazioni su come opera il ravvedimento operoso in relazione al diritto annuale sono state fornite dalla circolare ministeriale 3587/C del 20.06.2005.
| Tipologia | Scadenza originaria | Ravvedimento breve o maggiorazione 0,4% (*) | Ravvedimento lungo |
|---|---|---|---|
| Imprese già iscritte al 31.12.2010 | 16.06.2011 | Dal 17.06.2011 al 16.07.2011 | Dal 17.07.2011 al 16.06.2012 |
| Società con esercizio coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio al 6° mese dalla chiusura dell’esercizio | 16.07.2011 | Dal 17.07.2011 al 16.08.2011 | Dal 17.08.2011 al 16.07.2012 |
| Imprese con studi di settore e imprese individuali (D.P.C.M. 12.05.2011) | 06.07.2011 | Dal 07.07.2011 al 05.08.2011 | Dal 06.08.2011 al 06.07.2012 |
| Tipologia | Scadenza originaria | Ravvedimento breve o maggiorazione 0,4% (*) | Ravvedimento lungo |
|---|---|---|---|
| Iscrizione nuove imprese Apertura unità locali | 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o dell’annotazione al Registro Imprese | Nei 30 giorni successivi (e quindi 60 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese) | Un anno dalla scadenza (e quindi un anno + 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese) |
Il ravvedimento breve è alternativo alla maggiorazione dello 0,4%: si consiglia pertanto di usufruire di questa seconda modalità perché più favorevole (cfr. circolare n. 3587/C).
I 30 giorni per il ravvedimento breve iniziano a decorrere allo scadere del termine ordinario previsto per il versamento del diritto o dal giorno successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo. Anche nel caso in cui il 30° giorno utile per il ravvedimento sia un sabato o un giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Il pagamento va effettuato con modello F24, compilando la sezione ICI e altri Enti Locali, indicando i seguenti codici:
Il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale di diritto, interessi e sanzioni eseguiti il medesimo giorno, quindi con un unico modello F24 (cfr circolare 3587/c).
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