Aggiornamento pagina: 06-02-2012
Previa verifica della situazione dei versamenti effettuati dall'impresa presso l'Ufficio Diritto Annuale, i soggetti che:
possono effettuare la compensazione dei versamenti a credito con quelli a debito con il modello F24.
Sono compensabili i versamenti relativi sia allo stesso diritto annuale che ad altri tributi.
È necessario compilare il modello F24 alla "Sezione ICI ed altri Tributi locali" indicando nella colonna “importi a credito compensati” l’importo del versamento effettuato erroneamente o in eccesso.
Entro 24 mesi dalla data di pagamento, a pena di decadenza (
art. 10 D.M. 11.5.01 n. 359).
In questo caso occorre contattare l'ufficio diritto annuale per l'eventuale rimborso. Anche in questo caso il termine massimo per il recupero dei versamenti in eccesso è di 24 mesi dalla data di pagamento, a pena di decadenza.
Il rimborso degli importi erroneamente versati viene effettuato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda o dell’accertamento del diritto al rimborso.
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Termine presentazione domande: 31 maggio