Aggiornamento pagina: 06-02-2012
E’ imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità e gestione e svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Requisiti
E' società artigiana la SNC in cui la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soci) svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nelle quali il lavoro ha funzione prevalente sul capitale.
Requisiti
E' società artigiana la SAS in cui tutti i soci accomandatari partecipano in prevalenza con il proprio lavoro personale, anche manuale, al processo produttivo e non siano soci accomandatari di altre sas o soci unici di srl unipersonale, anche se non artigiane ed anche se inattive.
Non è necessario che i soci accomandatari siano in numero superiore a quello degli accomandanti, né che possiedano la maggioranza del capitale sociale.
Requisiti
E' società artigiana la SRL unipersonale in cui l’unico socio svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e non è unico socio di altra SRL unipersonale o socio accomandatario di SAS, anche se non artigiane ed anche se inattive.
Requisiti
Le SRL pluripersonali hanno la facoltà - non l'obbligo - di iscriversi all’Albo Imprese Artigiane quando possiedono i requisiti prescritti dalla normativa.
Successivamente all'iscrizione, è possibile chiedere la cancellazione solo in caso di perdita di uno o più dei requisiti prescritti. Non è quindi possibile la cancellazione per volontà dei soci.
E' società artigiana la SRL pluripersonale in cui la maggioranza dei soci:
Requisiti
E' società artigiana la società cooperativa in cui la maggioranza dei soci svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
Requisiti
I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in una separata sezione dell’Albo Imprese Artigiane.
L’iscrizione è obbligatoria solo per i consorzi composti completamente da imprese artigiane.
Sono comunque iscrivibili i consorzi misti (imprese artigiane con imprese di piccole e medie dimensioni) quando:
In questo caso i soci del consorzio non vengono iscritti alla previdenza INPS artigiana in quanto lo sono già come titolari di imprese artigiane.
I consorzi e le società consortili devono comunicare:
Le società per azioni (SPA) ed in accomandita per azione (SAPA) non possono iscriversi all’Albo delle imprese artigiane.
Quando una società iscritta all'Albo Imprese Artigiane si trasforma in SPA o SAPA deve chiedere la cancellazione.
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Forme giuridiche iscrivibili all'Albo Imprese Artigiane
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Tel. 049.82.08.141 (10.00-12.00)
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E-mail:
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Termine presentazione domande: 31 maggio