Camera di commercio di Padova


Forme giuridiche iscrivibili all'Albo Imprese Artigiane

Aggiornamento pagina: 06-02-2012

Imprenditore individuale

E’ imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità e gestione e svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Requisiti

  • Il titolare deve possedere i requisiti tecnico- professionali quando previsti dalla normativa per lo svolgimento della specifica attività
  • Divieto di essere titolare di due imprese artigiane o titolare di impresa artigiana e socio lavorante in società artigiana, ovvero collaboratore familiare di altra impresa artigiana.

Società in nome collettivo (SNC)

E' società artigiana la SNC in cui la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soci) svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nelle quali il lavoro ha funzione prevalente sul capitale.

Requisiti

  • Almeno un socio lavorante deve possedere i requisiti tecnico-professionali quando previsti dalla normativa per lo svolgimento della specifica attività
  • I soci non possono essere titolari di altra impresa artigiana o soci lavoranti o collaboratori familiari in altra impresa artigiana.

Società in accomandita semplice (SAS)

E' società artigiana la SAS in cui tutti i soci accomandatari partecipano in prevalenza con il proprio lavoro personale, anche manuale, al processo produttivo e non siano soci accomandatari di altre sas o soci unici di srl unipersonale, anche se non artigiane ed anche se inattive.

Non è necessario che i soci accomandatari siano in numero superiore a quello degli accomandanti, né che possiedano la maggioranza del capitale sociale.

Requisiti

  • Almeno un socio accomandatario deve possedere i requisiti tecnico-professionali quando previsti dalla normativa per lo svolgimento della specifica attività
  • I soci non possono essere titolari di altra impresa artigiana o soci lavoranti o collaboratori familiari in altra impresa artigiana

Società a responsabilità limitata (SRL) unipersonale

E' società artigiana la SRL unipersonale in cui l’unico socio svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e non è unico socio di altra SRL unipersonale o socio accomandatario di SAS, anche se non artigiane ed anche se inattive.

Requisiti

  • Il socio unico deve essere amministratore
  • Il socio unico non può essere titolare di altra impresa artigiana o socio lavorante o collaboratore familiare in altra impresa artigiana

Società a responsabilità limitata (SRL) pluripersonale

Le SRL pluripersonali hanno la facoltà - non l'obbligo - di iscriversi all’Albo Imprese Artigiane quando possiedono i requisiti prescritti dalla normativa.

Successivamente all'iscrizione, è possibile chiedere la cancellazione solo in caso di perdita di uno o più dei requisiti prescritti. Non è quindi possibile la cancellazione per volontà dei soci.

E' società artigiana la SRL pluripersonale in cui la maggioranza dei soci:

  • svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo
  • detiene la maggioranza del capitale sociale e quella degli organi deliberanti. La maggioranza deve essere detenuta dai soci partecipanti sia nell’assemblea (quorum costitutivo) che nell’organo amministrativo

Requisiti

  • I soci non possono essere titolari di altra impresa artigiana o socio lavorante o collaboratore familiare in altra impresa artigiana

Società cooperative

E' società artigiana la società cooperativa in cui la maggioranza dei soci svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Requisiti

  • I soci non possono essere titolari di altra impresa artigiana o socio lavorante o collaboratore familiare in altra impresa artigiana

Consorzi e società consortili

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in una separata sezione dell’Albo Imprese Artigiane.

L’iscrizione è obbligatoria solo per i consorzi composti completamente da  imprese artigiane.

Sono comunque iscrivibili i consorzi misti (imprese artigiane con imprese di piccole e medie dimensioni) quando:

  • le imprese artigiane detengono la maggioranza degli organi deliberanti (assemblea ed organo amministrativo)
  • le imprese non artigiane sono inferiori ad 1/3 del totale

In questo caso i soci del consorzio non vengono iscritti alla previdenza INPS artigiana in quanto lo sono già come titolari di imprese artigiane.

I consorzi e le società consortili devono comunicare:

  • annualmente alla Commissione provinciale per l’artigianato le cessazioni e le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese associate intervenute successivamente all’iscrizione, inclusa la perdita di requisiti artigiani
  • la cessazione del consorzio o della società consortile

Società per azioni (SPA) e per accomandita per azioni (SAPA)

Le società per azioni (SPA) ed in accomandita per azione (SAPA) non possono iscriversi all’Albo delle imprese artigiane.

Quando una società iscritta all'Albo Imprese Artigiane si trasforma in SPA o SAPA  deve chiedere la cancellazione.

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