A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti precisazioni.
- D. E’ possibile inviare un’unica e-mail con PEC con più progetti allegati?
R. No, va inviata una e-mail con PEC per ogni proposta. Eventualmente il proponente può trasmettere una lettera accompagnatoria, con una e-mail con PEC separata, dove indica la lista dei progetti presentati, e le eventuali priorità.
- D. ENTRATE: E’ possibile presentare progetti che prevedano entrate (es. quote di partecipazione a corsi o quote di adesione a collettive fieristiche)?
R. Le iniziative dirette della Camera, da proporre entro il 12 dicembre, NON possono prevedere entrate da parte di terzi. Si deve tenere presente, infatti, che l’iniziativa appartiene alla Camera di Commercio (iniziativa diretta) che, in quanto titolare, è l’unica che può ricevere legittimamente proventi da terzi (o dagli utilizzatori finali del servizio reso o da altri enti sotto forma di contributi). La nota sul modello riguarda solo il caso, eccezionale, di Enti pubblici che propongano iniziative da realizzare con apposito accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90.
- D. DISAVANZO: questo punto si lega al precedente. Il regolamento camerale attuale prevede che sia evidenziato il disavanzo dell’iniziativa perché non è possibile che la Camera sostenga spese oltre il disavanzo. Come si indica?
R. Non essendoci entrate, e quindi una differenza tra il costo presunto per la realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali proventi, le proposte non possono evidenziare un disavanzo. Vanno indicanti solo azioni e costi stimati, che saranno poi oggetto di valutazione di congruità e formeranno la base d’asta per la gara d’appalto per l’affidamento dell’incarico.
- D. LIMITI DI SPESA: Valgono ancora i limiti (personale interno al 20%, spese generali al 10%) posti dal Regolamento sugli interventi economici?
R. Per queste iniziative, trattandosi di appalti e non di concessione di contributi, non valgono i limiti posti dal Regolamento sugli interventi economici per la concessione di contributi (Interventi attuati da terzi - titolo III). L’ammontare della spesa deve comunque tenere conto dei costi di mercato per la sua realizzazione, poiché sarà comunque condotta una verifica sulla congruità della stessa. L’appaltatore dovrà invece dimostrare di avere la capacità e la professionalità necessaria per realizzare le azioni proposte.
- D. RESPONSABILITA’ RISULTATI: Di chi è la responsabilità dei risultati ottenuti?
R. Trattandosi di iniziative dirette della Camera i singoli contratti d’appalto prevederanno la proprietà camerale dei beni/servizi realizzati, la titolarità della Camera su eventuali diritti d’autore e le procedure di monitoraggio per verificare - in itinere e alla conclusione dell’iniziativa - il raggiungimento degli obiettivi previsti, condizione necessaria per l’erogazione dell’importo stanziato.
- D. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO: le iniziative affidate dalla Camera, rientrano nella normativa sugli aiuti di stato, o sono escluse?
R. Generalmente le iniziative che potranno essere ammesse come iniziative dirette dovranno essere rivolte a titolo gratuito alla generalità delle imprese o soggetti richiedenti.
Tuttavia, il soggetto appaltatore che sarà incaricato di realizzare l’iniziativa, si configura come “soggetto veicolo” ove si riscontri un beneficio per le imprese con le caratteristiche della “selettività” delle imprese avvantaggiate. Per progetti affidati a terzi il rispetto della normativa sugli aiuti di stato deve essere assicurata dal soggetto veicolo, che sarà responsabilizzato nella raccolta delle dichiarazioni dalle imprese, se l’iniziativa prevede benefici economici (formazione, consulenza, ecc.) a singole imprese.
- D. INIZIATIVE ANALOGHE: in qualche caso possono esserci proposte analoghe da soggetti diversi si possono fare singoli affidamenti o è necessario raggruppare le iniziative per un unico affidamento?
R. Nel caso di azioni proposte di contenuto analoghe o equivalente è evidente che la Camera dovrà valutare l’accorpamento in un’unica azione in relazione al generale “divieto di frazionamento di appalto”.
- D. LIMITE SUBAPPALTI: in progetti come quelli dei “Cantieri” negli ultimi anni si è suddiviso l’importo tra vari soggetti in base alle diverse attività che venivano svolte: è ancora possibile, considerato il limite del 30% per i subappalti?
R. In tal caso non si tratta di un subappalto, ma della realizzazione di azioni distinte dotate di una propria autonomia. Per ciascun affidamento di servizi l’affidatario potrà coinvolgere altre imprese in “subfornitura”, mantenendo la propria responsabilità sulle obbligazioni assunte nel contratto di affidamento.
Con il subappalto si intende invece l’affidamento ad un terzo da parte dell’appaltatore dell’esecuzione di determinate lavorazioni nell’ambito di un lavoro o servizio che l’appaltatore stesso si è impegnato a realizzare nei confronti della Camera di Commercio e che la Camera, invece di ricevere dall’appaltatore, riceverà dal terzo. In tal caso è fatto obbligo all'appaltatore di ottenere preventivamente la necessaria autorizzazione, comunicando gli estremi del sub-appaltatore, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o fornitura affidati. L’autorizzazione può essere concessa nei limiti del 30% del contratto affidato.
- D. ASSOCIAZIONE CONSUMATORI: sono titolate a presentare progetti visto che la loro attività NON è un’attività economica?
R. Sì, per le azioni specifiche rivolte ai consumatori. In ogni caso il soggetto affidatario del servizio deve essere in possesso della partita IVA e svolgere attività di impresa in modo strumentale ai propri fini istituzionali con relativa iscrizione nel REA.
- D. LE DOMANDE NON CONFORMI (es. NON firmate digitalmente o non inviate via PEC) sono nulle?
R. Essendo una mera candidatura di proposte per azioni dirette della Camera, tale domande saranno tenute in considerazione ugualmente. Tuttavia, deve sempre esserci la firma autografa del legale rappresentante del soggetto proponente. Diversamente, nel corso della procedura di gara d’appalto, dove il rispetto delle condizioni di presentazione previste dal bando può costituire requisito essenziale, sarà necessario attenersi scrupolosamente alle condizioni del bando a pena di esclusione.
- D. Come è possibile procedere per INIZIATIVE CHE PREVEDONO ATTIVITA’ DA REALIZZARE NEI PRIMI MESI DELL’ANNO (gennaio-febbraio)?
R. Tali iniziative possono essere presentate, se non differibili, con un’apposita richiesta di finanziamento, adeguatamente motivata, alla Camera di Commercio.