Camera di commercio di Padova


Istruzioni per l'iscrizione e il deposito degli atti al Registro Imprese

Aggiornamento pagina: 09-05-2012

Società semplificate a responsabilità limitata: prime indicazioni dopo la conversione in legge

L’articolo 3 del Link a sito esternodecreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 ha introdotto nel Codice Civile l’articolo 2463 bis, il quale consente la costituzione della società semplificata a responsabilità limitata da parte di persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione


L'articolo prevede che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 2 prevede che il suddetto decreto deve essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.l

Il successivo comma 3 prevede infine che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Fino a quando non sarà pubblicato il decreto interministeriale previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto legge n. 1 del 2012 non sarà possibile accettare domande d'iscrizione di società semplificata a responsabilità limitata.

Le Istruzioni sono state redatte dalle Camere del Commercio del Triveneto e di Roma e indicano, per ogni tipo di evento che comporta domanda/denuncia al Registro Imprese e al REA:

  • il modello da compilare
  • gli eventuali atti da allegare
  • i costi della pratica (diritti di segreteria e bolli)
  • i soggetti obbligati alla firma, ecc. 

In appendice alle Istruzioni sono riportate tutte le modifiche apportate rispetto alle precedenti versioni.

Documenti integrativi alle Istruzioni

Direttiva n. 373/2010 che fornisce indicazioni operative - integrative alle Istruzioni del Triveneto - per la gestione delle seguenti pratiche:

  • Trasferimento della sede sociale all'estero e comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni socletarie
  • Nuove disposizioni in materia di fallimento e di accordo di ristrutturazione dei debiti
  • Modalità di rinvio di pratiche all'Albo delle cooperative

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