Camera di commercio di Padova


Casella PEC (posta elettronica certificata) per le società iscritte al Registro Imprese

Aggiornamento pagina: 14-02-2012

Comunicazione PEC prorogata al 30 giugno 2012

L'art. 37 del D.L. 5/2012 ha prorogato al 30 giugno 2012 il termine per effettuare la comunicazione PEC

L’art. 16 comma 6 del Link a sito esternodecreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con legge 2/2009 ha stabilito che :

"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.”


L'art. 37 del Link a sito esternodecreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (entrato in vigore il 10 febbraio 2012) ha inoltre previsto che:

Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.


Pertanto:

  • le domande di iscrizione al Registro Imprese presentate a partire dal 29 novembre 2008 dovranno riportare, nell’apposito riquadro del modello S1, l’indirizzo di posta elettronica certificata della società 
  • le imprese già costituite in forma societaria alla data del 29 novembre 2008 dovranno comunicare entro il 30 giugno 2012 l'indirizzo di posta elettronica certificata

Consulta le FAQ sulla comunicazione PEC

Raccolta delle risposte ai più frequenti ai quesiti dell'utenza (società obbligate, PEC associata a più società, società in procedura concorsuale, ecc.)


Chi rilascia la casella PEC?

Il servizio di posta elettronica certificata è un servizio a pagamento.

La casella PEC può essere acquistata - anche via Internet - dai Link a sito esternogestori abilitati da DigitPA (Ente nazionale per a digitalizzazione della Pubblica amministrazione).

Come comunicare al Registro Imprese l'indirizzo PEC o la sua variazione?

La comunicazione va effettuata per via telematica:

  • procedura semplificata, utilizzabile direttamente dal portale Link a sito esternowww.registroimprese.it

    La procedura semplificata può essere utilizzata esclusivamente da un legale rappresentante (come individuato in visura) in possesso di firma digitale.
    La postazione PC utilizzata deve possedere Link a sito esternospecifici requisiti ed avere installato un lettore per smart card (il lettore non è necessario se la firma digitale è su chiave USB).
    Per effettuare l'adempimento la Camera di Commercio ha predisposto postazioni PC presso l'Ufficio relazioni con il pubblico della sede centrale e presso gli Uffici staccati.
  • procedura ComunicaStarweb o ComunicaFedra, con le modalità indicate nella guida scaricabile da questa pagina. Queste procedure sono utilizzabili da chi - non in possesso della firma digitale - effettua la comunicazione per il tramite di un consulente.

Sono previste sanzioni per l'omessa o ritardata comunicazione?

In caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 2630 (come modificato dalla legge n. 180/2011) del Codice Civile:

Art. 2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' aumentata di un terzo.

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