Camera di commercio di Padova


FAQ PEC: le risposte alle domande più frequenti sull'obbligo di comunicazione al Registro Imprese della casella PEC

Aggiornamento pagina: 14-02-2012

Comunicazione PEC prorogata al 30 giugno 2012

L'art. 37 del D.L. 5/2012 ha prorogato al 30 giugno 2012 il termine per effettuare la comunicazione PEC

Avvertenze

Questa raccolta di FAQ è in continuo aggiornamento.
Vi invitiamo a visitare frequentemente questa pagina per verificare la presenza di nuove risposte.

Le risposte pubblicate in questa pagina rappresentano l'interpretazione ufficiale della Camera di Commercio di Padova e sono quindi da ritenersi valide solo per le imprese tenute all'obbligo di comunicazione al Registro Imprese di Padova.

  1. La Camera di Commercio di Padova rilascia le caselle di Posta elettronica certificata (PEC)?
    No, la PEC deve essere acquistata - anche online - dai Link a sito esternogestori abilitati da DigiitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione). L’indirizzo PEC deve essere già attivato nel momento della comunicazione al Registro Imprese

  2. Ci sono costi per l’attivazione di una casella PEC?
    Sì, i costi sono quelli stabiliti da ogni singolo gestore autorizzato al rilascio.

  3. Ci sono costi per la comunicazione dell'indirizzo PEC al Registro Imprese?
    No, la comunicazione è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo

  4. Posso comunicare al Registro Imprese un indirizzo PEC assegnato da un gestore ma non ancora attivato dal punto di vista tecnico-informatico (ad esempio perché non è stato ancora accertato il pagamento)?
    No, l’indirizzo PEC solo assegnato ma non ancora attivato dal punto di vista tecnico-informatico non esiste e sarà applicata la relativa sanzione in caso di ritardo (vedi domanda 5).

  5. Le società iscritte che omettono di comunicare l’indirizzo PEC entro il 30 giugno 2012 (nuovo termine previsto dall'art. 37 del d.l. 5/2012) o che lo comunicano oltre tale tarmine che conseguenze hanno?
    A ciascun legale rappresentante della società viene applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 codice civile da un minimo di 103 ad un massimo di 1.032 euro. Se la comunicazione viene effettuata nei 30 giorni successi la scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo.

  6. Le società semplici, le cooperative e i consorzi hanno l’obbligo di attivare e comunicare l'indirizzo PEC al Registro Imprese?
    Sì, tranne i consorzi (cfr. circolare MISE n. 3645/c del 3.11.2011 scaricabile in fondo alla pagina)

  7. Le società, le cooperative e i consorzi in liquidazione o fallimento (vedi domanda 21) hanno l’obbligo di dotarsi e comunicare la PEC al Registro Imprese?
    Sì (esclusi i consorzi che non sono obbligati alla comunicazione della PEC - vedi domanda 7), perché la normativa non prevede esclusioni di alcun tipo

  8. Le imprese individuali hanno l’obbligo di dotarsi e comunicare l'indirizzo PEC al Registro Imprese?
    No, l'articolo 16 comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con legge 2/2009, prevede la comunicazione solo per le imprese costituite in forma societaria

  9. Le Società estere con sede secondaria e/o unità locale in Italia hanno l’obbligo di attivare e comunicare l'indirizzo PEC al Registro Imprese?
    Sì per le sedi secondarie iscritte ai sensi dell’art. 2508 codice civile relativo alla pubblicità degli atti societari perché la PEC si configura come “sede elettronica” della società.
    No per le unità locali di imprese estere (che non abbiano una rappresentanza stabile in Italia) in quanto non sono iscritte nel Registro Imprese e non sono pertanto tenute al nuovo obbligo.

  10. Le variazioni dell'indirizzo PEC dell'impresa devono essere comunicate al Registro Imprese?
    Sì, è necessario che l’indirizzo che compare in visura e nei certificati sia sempre valido e attivo. La comunicazione è gratuita e va effettuata per via telematica con le stesse modalità previste per la prima comunicazione.

  11. La PEC che le società devono comunicare alla Camera di Commercio può essere associata a più soggetti?
    La normativa non prevede un'univocità “casella PEC - società”. Quindi una stessa casella PEC può essere utilizzata per più imprese.
    La piena responsabilità sull’indicazione e relativo accesso alla gestione e sul mantenimento della validità e attivazione tecnica dell’indirizzo ricade esclusivamente sui legali rappresentanti della società che hanno effettuato la comunicazione all’ufficio del registro delle imprese

  12. Se l'impresa dispone di più unità locali o sedi secondarie in varie province si deve dotare e comunicare più indirizzi PEC?
    No, la società deve comunicare un solo indirizzo PEC presso il Registro Imprese della sede legale a prescindere dalle sedi secondarie e unità locali di cui dispone.

  13. L'impresa che dispone di più indirizzi PEC (ad es. per uffici, dipartimenti, unità locali ecc.) può chiedere la loro iscrizione al Registro Imprese?
    No, perché al Registro Imprese si iscrivono esclusivamente le informazioni e i dati previsti dalla legge e la normativa in materia di PEC prevede la comunicazione di un solo indirizzo PEC che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale.

  14. Come va comunicato l'indirizzo PEC al Registro Imprese?
    L'indirizzo PEC va comunicato al Registro Imprese della sede legale dell'impresa esclusivamente per via telematica attraverso le seguenti procedure:
    • procedura semplificata, utilizzabile direttamente dal portale Link a sito esternowww.registroimprese.it
      La procedura semplificata può essere utilizzata esclusivamente da un legale rappresentante (come individuato in visura) in possesso di firma digitale. 
      La postazione PC utilizzata deve possedere specifici requisiti ed avere installato un lettore per smart card (il lettore non è necessario se la firma digitale è su chiave USB).
      Per effettuare l'adempimento la Camera di Commercio ha predisposto postazioni PC presso l'Ufficio relazioni con il pubblico della sede centrale e presso gli Uffici staccati.
    • procedura ComunicaStarweb o ComunicaFedra, con la modalità indicate nella Guida pubblicata nella pagina www.pd.camcom.it/PEC
      Queste procedure sono utilizzabili da chi - non in possesso della firma digitale - effettua la comunicazione per il tramite di un consulente.
  15. Come faccio a verificare se una società ha già depositato l'indirizzo PEC?
    E' possibile verificare la presenza dell'indirizzo PEC dal sito http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pec/indexSocieta.jsp inserendo la denominazione dell'impresa e la provincia della sede legale.
    Dalla lista che viene visualizzata si clicca sulla denominazione di interesse per visualizzare la Scheda dettaglio impresa.
    Se nella scheda è visualizzato il campo "Indirizzo posta elettronica certificata" (visibile inserendo un codice antispam) allora l'impresa ha già comunicato il proprio indirizzo PEC.
    Se questo campo non viene visualizzato, l'impresa NON ha comunicato l'indirizzo PEC.
    Per le società in liquidazione o in fallimento (che hanno comunque l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC) occorre invece richiedere una visura camerale o contattare l'Ufficio relazioni con il pubblico della Camera di Commercio di Padova all'indirizzo info(at)pd.camcom.it
  16. Posso comunicare al Registro Imprese una casella PEC con dominio @postacertificata.gov.it?
    No, le "PEC del cittadino", riconoscibili appunto dal dominio @postacertificata.gov.it, sono riservate esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni e quindi non possono essere utilizzate dalle imprese in forma societaria. Da lunedì 17 ottobre la procedura di comunicazione implementerà un controllo che rifiuterà l'inserimento di caselle PEC con questo dominio.
  17. Anche se non sono obbligate (vedi risposta 8) le imprese individuali possono comunicare il loro indirizzo PEC al Registro Imprese?
    No, il Registro Imprese non può inseririre dati non previsti dalla legge. Le eventuali comunicazioni PEC effettuate da imprese individuali e dai soggetti non tenuti a questo obbligo saranno rifiutate.
  18. I soggetti iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, ecc.) sono tenute all'obbligo di comunicazione della PEC ?
    No, l'articolo 16 comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con legge 2/2009, prevede la comunicazione solo per le imprese costituite in forma societaria. (quindi anche per questi soggetti vale quando riportato nella domanda 17).
  19. Le società che sono in procinto di cancellarsi dal Registro Imprese sono tenute a comunicare la PEC?
    Le società in procinto di cancellarsi non devono comunicare la PEC solo se la pratica di cancellazione viene spedita prima del 30 giugno 2012. 
  20. Quanto lungo può essere un indirizzo PEC?
    Le specifiche ministeriali prevedono un campo massimo di 40 caratteri prima del simbolo @ ed un campo massimo di 40 caratteri dopo.
    Indirizzi più lunghi non possono essere inseriti.
  21. Le imprese societarie soggette a procedure concorsuali devono comunicare l'indirizzo PEC?
    Secondo il parere del Ministero dello sviluppo economico (MSE) n. 223761 (scaricabile da questa pagina):
    1. le società in fallimento non rientrano tra i soggetti obbligati a comunicare la PEC, rimane tuttavia la facoltà del curatore di effettuare la comunicazione
    2. le società in concordato preventivo nella fase che precede l'omologa o per quelli non liquidatori o in "prosecuzione del'attività" sono obbligate alla comunicazione attraverso il legale rappresentante
    3. le società in concordato liquidatorio nella fase di post-omologa sono obbligate alla comunicazione attraverso il liquidatore

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