Aggiornamento pagina: 07-01-2013
Con il Decreto Ministeriale dell'11/04/1996, successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 30/01/2001, è stata recepita la direttiva n. 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/03/1994 che introduce l’obbligo dell’etichetta sulle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.
L’etichetta deve essere presente su almeno una delle calzature.
L’etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna) per almeno l’80%.
Se nessun materiale raggiunge almeno l’80% deve riportare indicazioni sulle due componenti principali.
L’etichetta può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le relative parti della scarpa a cui si riferiscono.
L’etichetta può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato
L’etichetta deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
Le dimensioni dei simboli devono essere sufficienti a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell’etichetta
L’etichetta non deve indurre in errore il consumatore
Possono essere presenti anche altre indicazioni scritte supplementari, in una delle lingue ufficiali della Comunità.
Le calzatura si compongono di tre parti:
Il fabbricante di suole può specificare l’origine italiana del prodotto apponendo la dicitura “suola prodotta in Italia”, esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in lingua italiana; all'italiano possono aggiungersi diciture in altra/e lingua/e ufficiale/i della Comunità Europea.
Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità o in mancanza colui che introduce la merce sul mercato comunitario ha l’obbligo di fornire l’etichetta ed è responsabile per l’esattezza delle informazioni in essa contenute.
Il venditore al dettaglio deve verificare la presenza dell’etichetta sulle calzature in vendita ed esporre in modo chiaro e visibile un cartello illustrativo della simbologia adottata sull’etichetta.
E’ attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso le Camere di Commercio, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonché degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria.
Mancanza di etichettatura o etichettatura non conforme: assegnazione di un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature, o al venditore al dettaglio, per la regolarizzazione dell’etichettatura.
Decorso inutilmente tale termine l’Autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato della calzature.
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