Aggiornamento pagina: 07-01-2013
Prima di essere immesso in commercio, tutto il materiale elettrico deve essere obbligatoriamente marcato CE. Il costruttore è obbligato a rispettare anche una serie di adempimenti che non si limitano ad una semplice apposizione di una marcatura CE.
Si riferisce ad elettrodomestici, trasmettitori radio e televisivi, apparecchiature radiomobili, apparecchiature elettromedicali, apparati per illuminazione, lampade fluorescenti, macchine industriali, apparecchiature elettroniche per scopi didattici, apparati della tecnologia dell'informazione, ricetrasmittori CB e LPD, KIT per montaggio fai-dai-te (in quanto il Kit è destinato a essere convertito in apparecchio dall'utente), componenti con funzione intrinseca ai fini dell'utilizzatore finale.
Non copre, invece, i prodotti ritenuti non in grado di emettere perturbazioni elettromagnetiche potenzialmente pericolose per altri apparati, ed intrinsecamente immuni da perturbazioni elettromagnetiche, ad esempio: apparati radio utilizzati da radioamatori che non risultino disponibili sul mercato, apparati coperti da apposite direttive, lampade ad incandescenza, componenti elettrici e/o elettronici privi di una funzione intrinseca ai fini dell'utilizzatore finale".
Direttiva Bassa Tensione Direttiva n. 2006/95/CEE, relativa ai prodotti elettrici a bassa tensione, che ha sostituito la Direttiva n. 73/23/CEE - Attuazione Direttiva (L. N. 791/77)]
Si riferisce al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua.
Sono esclusi dalla direttiva bassa tensione:
riguarda l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
Nel nostro ordinamento la Direttiva è stata recepita col D.P.R. n. 107/1998.
I prodotti costituenti l’ambito d’applicazione sono:
La stessa tipologia di prodotti può essere ricompresa, dal punto di vista normativo, in più di una Direttiva o addirittura essere sottoposta a tutte e tre.
Il caso classico è dato da un elettrodomestico come il televisore sottoposto sia alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (Direttiva n. 89/336/CEE) che alla Direttiva bassa tensione (Direttiva n. 2006/95/CEE, che ha sostituito la Direttiva n. 73/23/CEE).
Una lampada fluorescente è, invece, sottoposta a tutte e tre le Direttive: Direttiva n. 89/336/CEE, Direttiva n. 2006/95/CEE, che ha sostituito la Direttiva n. 73/23/CEE, Direttiva n. 92/75/CEE.
Il prodotto deve essere conforme ai principi generali in materia di sicurezza dettati dalla normativa nazionale e comunitaria (Requisiti generali, Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico e Protezione dai pericoli dovuti all´influenza di fattori esterni sul materiale elettrico) e alle norme tecniche armonizzate (EN) recepite dagli Istituti europei di normazione.
La marcatura CE è sul prodotto che deve inoltre essere provvisto di: nome (o ragione sociale o marchio) del fabbricante o, eventualmente, dell´importatore, con relativa sede, stabilito nella U.E. Altri marchi sono ammessi purché non traggano in inganno o creino confusione con la marcatura CE, o lo rendano in qualche modo non visibile e leggibile. La marcatura CE ha validità anche per la conformità ad altre direttive che devono essere soddisfatte.
Il fascicolo tecnico deve essere tenuto a disposizione del'autorità di vigilanza per almeno dieci anni dalla data dell'ultima produzione.
I provvedimenti di accertamento, adeguamento, sospensione temporanea dal commercio e ritiro dal mercato sono disposti dalle Direzioni generali del Ministero competenti per prodotto.
Sono esercitati dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite le Camere di commercio o altre Autorità pubbliche di prevenzione.
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