Aggiornamento pagina: 06-02-2012
È agente d’affari in mediazione, o mediatore, chi mette in relazione - anche in modo occasionale - due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
Come disposto dall'
art. 73 del D.Lgs. 59/2010, l'attività di mediazione può essere esercitata soltanto da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali individuati dalla
Legge n. 39/89 e successive modifiche e ha presentato alla Camera di Commercio della provincia di residenza un’apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
L'esercizio di mediatore è incompatibile con:
Quando la mediazione viene esercitata da una società, tutti gli amministratori e legali rappresentanti devono possedere i requisiti morali e professionali individuati dalla Legge n. 39/89.
Nota: Il requisito alternativo previsto dalla legge 39/89 (Dilpoma di scuola secondaria superiore assieme a un periodo di praticantato di almeno dodici mesi continuativi e la frequenza di un corso di formazione professionale) non è ancora attivato perché il Ministero dello Sviluppo economico non ha ancora emanato il necessario regolamento
Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero
Per esercitare in Italia, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo economico.
Nel sito Internet del Ministero è possibile scaricare i
modelli necessari per presentare la richiesta di riconoscimento e le relative istruzioni
La SCIA va presentata alla Camera di Commercio della provincia:
La SCIA (compilata sull'apposito modulo, scaricabile dall'apposita sezione) va allegata alla pratica telematica Comunica nel momento in cui viene denunciato al Registro Imprese l'inizio dell'attività.
Si segnala che:
Ii dipendente deve presentare unicamente la SCIA in forma cartacea.
L'Ufficio Verifica requisiti professionali, dalla medesima data di invio della pratica Comunica, avvia l'istruttoria per verificare il possesso dei requisiti previsti dalla
Legge 204/85.
L'istruttoria ha una durata massima di 60 gg.
Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.
Il mediatore deve pertanto stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva delle garanzie per infedeltà dei dipendenti con le caratteristiche di sgeuito indicate.
L'agente di affari in mediazione o la società di mediazione dovranno assicurare, in un'unica polizza separatamente, i rischi inerenti le diverse attività, data la differenziazione delle stesse contemplate nelle sezioni medesime, o stipulare più polizze distinte.
La polizza assicurativa dovrà coprire anche tutti coloro che all'interno dell'azienda svolgano a qualsiasi titolo attività di mediazione.
Qualora un soggetto già coperto da polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere detta attività a titolo individuale, dovrà risultare coperto da altra polizza.
Tempistica come da regolamento camerale
| Diritti di segreteria | Concessioni Governative | Bolli | |
|---|---|---|---|
| SCIA | Diritti e bolli delle pratiche telematiche I1, I2, S5, UL |
€ 168,00 | - |
| SCIA cartacea | € 31,00 | € 168,00 | - |
| Ammissione nuovo amm.re/l.r. | € 31,00 | - | - |
| Recesso amm.re/l.r. | - | - | € 14,62 |
| Variazioni anagrafiche dei soggetti iscritti al Ruolo | - | - | - |
| Domanda di esame idoneità | € 77,00 | - | € 14,62 |
| Cancellazione dal Ruolo | - | - | € 14,62 |
| Trasferimento da altra CCIAA | € 31,00 | - | € 14,62 |
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