Camera di commercio di Padova


Imprese di autoriparazione

Aggiornamento pagina: 06-02-2012

La Link a sito esternolegge n. 122/1992 considera attività di autoriparazione "tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi".

 

La stessa legge precisa che "Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attivita' di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento".

 

L'attività di autoriparatore può essere esercitata soltanto dalle imprese in possesso dei requisiti morali e professionali individuati dalla legge n. 122/1992 che hanno presentato alla Camera di Commercio della provincia di attività un’apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

 

I requisiti professionali devono essere posseduti da un responsabile tecnico appositamente nominato dall'impresa.

Requisiti morali

  • non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia
  • non aver riportato condanne per i reati previsti dall'art. 7 della legge n. 122/92

Requisiti personali

  • idoneità fisica all'esercizio dell'attività di autoriparazione certificata dall'autorità sanitaria locale (Dipartimento di prevenzione del Distretto sanitario dove ha sede l'officina)

Requisiti professionali

 

E' sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati:

  • aver esercitato l’attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore negli ultimi 5 anni come operaio qualificato per almeno 3 anni
  • aver frequentato con esito positivo un corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni
  • aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente l’attività
  • essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad un anno prima del 14.12.1994 (data in cui è entrato in vigore il D.P.R. n. 387 del 18.4.94)

Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero
Per esercitare in Italia, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo economico.

Nel sito Internet del Ministero è possibile scaricare i Link a sito esternomodelli necessari per presentare la richiesta di riconoscimento e le relative istruzioni

Responsabile tecnico

Può essere nominato responsabile tecnico dell'impresa:

  • il titolare di un'impresa individuale
  • un legale rappresentante di una società
  • un socio di una Snc anche non amministratore
  • un dipendente dell'impresa
  • un collaboratore familiare
  • un associato in partecipazione

Una medesima persona non può fare il responsabile tecnico di più officine della stessa impresa o di più imprese.

Un consulente o un professionista esterno non può essere nominato responsabile tecnico.

Modalità di presentazione della SCIA

La SCIA (compilata sull'apposito modulo) va allegata alla pratica telematica Comunica nel momento in cui viene denunciato all'Albo Imprese Artigiane o al Registro Imprese l'inizio dell'attività.

L'inizio di attività dichiarato nella pratica Comunica deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.

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