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Che cos'è l'Assegno Temporaneo per i Figli Minori (D. L.. N. 79/2021)

Il decreto-legge 8 giugno 2021 n. 79 ha introdotto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 una prestazione transitoria denominata “Assegno temporaneo per i figli minori”. Il provvedimento, approvato alla Camera e al Senato con la piena adesione di tutte le rappresentanze parlamentari, è stato promosso per diversi anni nell'ambito della società civile dal Forum delle Associazioni Familiari tramite convegni, incontri di studio ed approfondimento, incontri per facilitare una sintesi tra le diverse forze politiche.

A chi si rivolge

La misura si rivolge a tutti coloro che hanno uno o più requisiti per godere dell'ANF (Assegno Nucleo Familiare), compresi lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo.

Le finalità della misura in vista dell'attuazione dell'Assegno Unico Universale

L'Assegno Temporaneo è una misura temporanea con scadenza al 31 dicembre 2021, introdotta, come da previsione dal DL 79/2021, in vista dell'attuazione dell'Assegno Unico Universale. L'Assegno Unico Universale non è una misura di lotta alla povertà, ma uno strumento che riconosce la centralità strategica del figlio come bene comune di cui, ai genitori, è affidato il diritto e dovere di educazione e cura. Uno strumento, dunque, di supporto alla natalità e semplificazione normativa, nonché una misura universale destinata anche alle categorie ora escluse dagli ANF.

 

La finalità è quella di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

Erogazione dell'Assegno Temporaneo

L'assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all'aumentare del livello di ISEE, come da tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021. In particolare, è prevista:

  • una soglia minima di ISEE pari a 7.000 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

L'importo di base subisce una maggiorazione del 30%, per ciascun figlio, in relazione ai nuclei con almeno tre figli minori. È inoltre prevista una maggiorazione pari a 50 euro per ciascun figlio disabile.

Presentazione della domanda

A partire dal 1° luglio 2021 i soggetti interessati possono presentare domanda ai fini del godimento dell'assegno attraverso il portale web INPS, utilizzando l'apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage INPS, oppure con l'assistenza degli istituti di patronato.

Il termine ultimo per l'invio della domanda è fissato al 31 dicembre 2021.

Solo per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021 l'Assegno Temporaneo sarà riconosciuto per intero, ovvero a decorrere dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Compatibilità

L'Assegno Temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. Il beneficio è inoltre compatibile con l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, il fondo di sostegno alla natalità, le detrazioni fiscali per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, le agevolazioni fiscali ulteriori riconosciute in presenza di almeno quattro figli a carico, gli assegni familiari (D.P.R. n. 797/1655).

Ultimo aggiornamento

09-12-2022 21:12

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