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L’Apostilla è una certificazione che convalida, con pieno valore giuridico, sul piano internazionale, l’autenticità di qualsivoglia atto pubblico. Più precisamente, l’Apostille è un’annotazione a forma di timbro, che viene apposta da parte di una autorità, identificata dalla legge di attuazione della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961. Con l’apposizione dell’Apostille, si sostituisce la classica procedura di legalizzazione di un documento attraverso l’ambasciata o il consolato dello Stato in cui verrà utilizzato.

L’Apostilla viene apposta da:

  • la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo per altri atti amministrativi: atti firmati da consoli, Camera di Commercio, ufficiali dello stato civile (Vedi sito Prefettura).
  • la Procura della Repubblica nella cui circoscrizione gli atti sono formati, per gli atti giudiziari e notarili (atti firmati da notai, personale giudiziario, direttori carceri, ufficiali giudiziari, P.R.A.).

Regola generale ( ci possono essere eccezioni):

  • Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja: visto semplice della Camera di Commercio e poi Apostille in Prefettura (gli atti notarili vanno apostillati in Procura della Repubblica).
  • Paesi che NON hanno aderito alla Convenzione dell’Aja: visto + legalizzazione della Camera di Commercio per poter avere il visto al Consolato

Elenco paesi aderenti

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