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Diritto annuale Con Decreto-Legge del 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 2 marzo 2020, per le imprese che hanno la sede legale o la sede operativa nel comune di Vo', “sono sospesi, fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580” (art. 7, comma 1). 
Il pagamento sospeso dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione. Ad esempio, le imprese con scadenza dell’esercizio legale al 30/09/2019 e che avrebbero dovuto effettuare il versamento del diritto annuale entro il 31/03/2020, potranno regolarizzare il pagamento, senza maggiorazione, dal 4 maggio al 1° giugno 2020 (essendo considerati festivi, ai fini del pagamento, l’1, il 2, il 3 ed il 31 maggio 2020).


I certificati camerali in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.(DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, art. 103 c. 2,  come modificato dalla LEGGE 24 aprile 2020, n. 27)
DL 17 marzo 2020, n. 2018, art. 103 c.2: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Versamento tassa annuale vidimazione libri sociali
l'ordinaria scadenza del 16 marzo 2020 è prorogata al 20 marzo 2020 (Circolare agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020). Il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020 (art. 21 Dl n. 23 dell'8.4.2020). 
Restano salve, tuttavia, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio. 

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