Per usufruire del servizio è necessario:

  • che il legale rappresentante disponga di una firma digitale
  • registrarsi al sito www.registroimprese.it (vedi paragrafo successivo);
  • caricare il castelletto per poter pagare i diritti di segreteria

Registrazione ed utilizzo servizio
L'impresa, dopo essersi registrata al sito, riceverà via e-mail la userid e la password necessaria ad accedere al sistema, poi procederà (solo in sede di primo accesso) al completamento della registrazione, in tale sede indicherà l’indirizzo di consegna dei certificati di origine tramite il corriere fiduciario incaricato dalla Camera di Commercio.
Per poter inviare le pratiche deve essere stato implementato il castelletto in corrispondenza della casella diritti di segreteria, il software prenota i diritti necessari per poter rilasciare una pratica, che verranno effettivamente riscossi solo in sede di chiusura positiva del certificato di origine.
A differenza delle pratiche cartacee presentate allo sportello, nelle richieste telematiche tutte le stampe sono a carico dell’ufficio camerale, che provvede al protocollo, alla vidimazione ed alla sottoscrizione delle stesse a cura del funzionario incaricato.
Al termine dell’elaborazione della pratica questa viene chiusa con la stampa della lettera di vettura.
Il funzionario incaricato provvede a imbustare quanto richiesto dall’ impresa

Come compilare il certificato di origine

SPEDITORE è colui che emette la fattura di vendita all’estero. Indicare denominazione o ragione sociale e indirizzo completo, così come risulta dal Registro Imprese competente e con indicazione dello Stato (Italia).

Il destinatario deve corrispondere all’intestatario della fattura di vendita. Indicare denominazione o ragione sociale e indirizzo completo dell’acquirente estero. Il nome del paese deve essere indicato per esteso (le sigle non sono ammesse).

In questa casella deve comparire il Paese di origine della merce. Non sono ammesse sigle.
Per merci di origine comunitaria: usare solo la dicitura “Unione Europea” o “European Union” per esteso, che potrà essere completata con la denominazione dello Stato membro produttore della merce (es. UNIONE EUROPEA – ITALIA / EUROPEAN UNION - ITALY).
Per merci di origine non comunitaria: indicare il nome del Paese terzo (es. CINA, UNITED STATES OF AMERICA, etc..)

Per merce con origini varie (UE ed extra-UE.): si possono indicare più Paesi di origine nella casella 3, in questo ordine: prima i paesi comunitari, sempre preceduti dalla dicitura “Unione europea” da ripetere una sola volta, a seguire tutti i paesi extra UE. Esempio: UNIONE EUROPEA: ITALIA, FRANCIA, BELGIO, SPAGNA ; CINA, GIAPPONE, ECC...

In caso di più paesi di origine nella casella 6 è necessario indicare separatamente il Paese di origine accanto alla descrizione di ogni singolo articolo della merce esportata.

Eventualmente si può citare “origine: ...indicare nome paese di origine” seguito dalla lista di articoli con quella specifica origine, e così via

(compilazione facoltativa)

Questo spazio può essere usato per indicare informazioni che non potrebbero essere inserite altrove e che potrebbero rivelarsi utili per l’identificazione della spedizione (ad es.: riferimento ad alcuni documenti relativi all’operazione in causa: numero d’ordine del cliente, numero della licenza o del credito documentario). Non dovranno mai essere inserite menzioni discriminatorie (boicottaggio, dichiarazioni anti-israeliane, etc.).

La descrizione delle merci da inserire in questa casella può eventualmente essere fatta nei termini tecnici propri ai prodotti esportati, ma deve comunque figurare una designazione chiara, che utilizzi la denominazione commerciale consueta delle merci.
La descrizione delle merci deve essere tale da fare in modo che nel paese ove il certificato è richiesto ci si possa fare un’idea chiara della natura delle merci, utile anche per una corretta classificazione doganale delle stesse merci.

Le indicazioni generiche quali “prodotti chimici”, “prodotti metallici”, “macchinari” ecc. non sono sufficienti. Qualora la casella 6 non sia sufficiente per la descrizione delle merci può essere adottata la seguente soluzione: designare le merci con una denominazione molto generica seguita dall’indicazione “dettagli e origini della merce secondo fattura allegata n. … data ...”

La descrizione delle merci inserita nel certificato dovrà essere riscontrabile dalla fattura di vendita: onde consentire i corretti controlli sulla merce in esportazione potrà eventualmente essere richiesto il packing list. Dovrà in ogni caso essere chiaro il collegamento fra la merce indicata sulla fattura e quella nel packing list.

Vanno riportati il numero e la tipologia dei colli con i quali la merce è spedita (i colli vanno descritti con precisione - es. scatole di cartone / carton boxes; pallets / palette)

Non potranno comparire i prezzi delle merci.

Non potranno essere certificate caratteristiche qualitative della merce: lo scopo del certificato di origine è quello di accertare il Paese di origine e non la qualità/ composizione/certificazione della merce in esportazione.

Secondo la natura del prodotto esportato. Qualora venga scelta l’unità di peso, sarà necessario precisare se le quantità indicate corrispondono al peso netto o lordo.

Occorre che le quantità indicate sul certificato siano riscontrabili e verificabili preferibilmente dalla fattura di vendita o da eventuale altro documento (es.: packing list), purché citato nella fattura stessa.

La documentazione da produrre

Vanno allegati i seguenti documenti:

 

Merce italiane di propria produzione

Merci italiane o di origine U.E. non di propria produzione

Merci esteri di origine extra U.E.

Fattura di esportazione della merce firmata dal legale rappresentante o da un procuratore contenente l’origine delle merci

SI

SI

SI

Fattura o DDT del fornitore della merce. Questi documenti devono contenere l’indicazione esplicita dell’origine della merce o deve essere allegata una dichiarazione di origine redatta dal fornitore su propria carta intestata e firmata

 

SI

SI

Vedi elenco esaustivo sottostante

  

SI

NOTA SULLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Si ricorda che i documenti considerati idonei a comprovare l’origine delle merci possono essere:

a) i certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio;

b) le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese di origine;

c) le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o dell’Unione europea per l’accesso ad un regime doganale in territorio dell’Unione europea (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale), dalle quali risulti espressamente indicata l’origine (es. bolla doganale)

d) le polizze di carico indicanti anch’esse specificatamente l’origine.

e) l’esibizione di etichettature “Made in” accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente, nella quale sia esplicitato che le stesse sono riconducibili alle merci in esportazione.

f) manuali di istruzioni contenenti specifica menzione dell'origine della merce.

Nel caso di merce non di propria produzione, quando non è esplicito il collegamento tra merce acquistata e merce esportata (ad esempio codici e descrizioni merci diverse tra le fatture dei fornitori e la fattura di esportazione) è opportuno predisporre anche una dichiarazione di congruità tra la merce acquistata e la merce esportata. 

Si ricorda che i documenti allegati alla pratica telematica vanno firmati digitalmente se sono redatti su carta intestata dell’impresa (es. fatture di esportazione, dichiarazioni di origine, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ecc..) mentre vanno allegate in formato .pdf eventuali altri documenti (es. fatture di fornitori o dichiarazioni di origine prodotte da fornitori).

Certificato a fronte di fattura pro-forma

Nel caso di spedizione di merce a titolo di campionario in omaggio, l’esportatore produce una fattura pro-forma di importo “valido ai soli fini doganali” (con tale dicitura presente in fattura) e viene corrispondentemente emesso un certificato di origine pro-forma , che deve avere come indicazione nella casella 5 osservazioni “PRO-FORMA CERTIFICATE” con riferimento al numero della fattura pro-forma a cui si riferisce.

Nelle pratiche telematiche per la compilazione del campo 5 basterà mettere un fleg alla voce “Proforma” che compare prima della conferma e dell’invio della pratica. In questo modo il campo 5 verrà riempito automaticamente con la dicitura “PRO-FORMA CERTIFICATE”.

NOTA BENE: la fattura proforma deve aver esplicitamente menzionata la parola PROFORMA e deve indicare, come articolo IVA, “valore solo ai fini doganali” (o “value only for custom purposes”). Si avvisa che alcuni paesi (es. Emirati Arabi Uniti) non accettano fatture / certificati proforma, prima di emetterne una si prega verificare presso lo spedizioniere / cliente finale. 

Compilazione del certificato di origine in presenza di credito documentario (lettera di credito) 

La lettera di credito è una formula di pagamento ampiamente usata nell’import-export,  specie nelle relazioni commerciali con Paesi extra-europei.

In presenza di lettera di credito, il numero della lettera di credito e le altre informazioni essenziali devono essere indicate nel punto 5 (osservazioni).

Per informazioni essenziali si intendono esclusivamente:

  • estremi identificativi della lettera di credito ed istituti di credito (applicant/beneficiary/issuing/advising, confirming, nominated bank) se richiesti dal credito documentario
  • indicazioni su assicurazione merci ed estremi polizza di carico
  • eventualmente la dizione indicante il produttore (manufacturer). Se il produttore non è l’esportatore serve dichiarazione di produzione.
  • in caso di impianti o di spedizioni multiple l’indicazione del numero di spedizione e della denominazione della spedizione

Con la pubblicazione ICC600, entrata in vigore il 1 luglio 2007, vengono fornite precisazioni in merito alle lettere di credito. L’art.14 stabilisce infatti che  i dati presenti in un documento non devono essere necessariamente identici ai dati del credito stesso, purché non siano con essi discordanti. Mentre in fattura la descrizione della merce deve corrispondere esattamente (letteralmente) a quella indicata nel credito, viene introdotta la possibilità sui documenti diversi dalla fattura di utilizzare espressioni generiche per la descrizione della merce, purché non in contrasto con la relativa descrizione del credito.

Inoltre l’indirizzo del beneficiario non deve necessariamente corrispondere a quello del credito purché il Paese coincida con quello indicato nel credito.

Le indicazioni per il contatto facenti parte dell'indirizzo del beneficiario (numeri fax, telefono, e-mail ) non saranno considerati e quindi non potranno comportare riserve a carico dell’esportatore.

Nel  valutare la conformità dei documenti presentati per l’utilizzo del credito, la Banca  dovrà pertanto avere un atteggiamento meno rigoroso, basandosi sul principio che ‘ciò che non è conforme,  può essere dichiarato tale solo se è discordante e in conflitto palese con il credito.

Nella casella 5 ‘osservazioni’ possono figurare indicazioni previste dal credito o richieste dal cliente estero purché opportunamente giustificate con esibizione di opportuna  documentazione.

Furto o smarrimento del certificato di origine 

In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità competenti. Il richiedente, in tal caso, dovrà indicare al campo 5 Osservazioni la dicitura “duplicato del certificato di origine n. … data ...” e riportare numero e data del certificato di origine emesso in precedenza. Il richiedente inoltre, dovrà dichiarare, sul retro del modulo di domanda, che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall’utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito. Il duplicato dovrà essere richiesto in ogni caso entro i sei (6) mesi dal rilascio del certificato smarrito. 

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