La legge 124/2017 modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (art. 1, commi da 125 a 129) prevede l’obbligo per le aziende di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente. A partire dall’annualità 2023 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata.
L’obbligo di pubblicazione è a partire dall’anno 2018. I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000 € annui. Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, decade l’obbligo di pubblicazione.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione.

Quali aiuti vanno pubblicati

Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2022:

  • aiuti e contributi concessi in anni precedenti, incassati nel 2022
  • aiuti e contributi concessi / incassati nel 2022

Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2022) ma non erogato nello stesso anno, non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2023, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse; inoltre non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. (es. Credito imposta beni strumentali).

Dove
  • La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale; i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono.
  • Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
Regime Sanzionatorio

Attenzione: a partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede (art. 1. comma 125-ter), a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
La disposizione demanda, alle singole amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet o i bilanci.
La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.
Al fine di non incorrere in sanzioni, si invita pertanto a verificare che l’impresa abbia correttamente adempiuto a tale pubblicazione nel caso in cui abbia ricevuto aiuti, sussidi e contributi negli anni precedenti e sia assoggettato a tale obbligo, o, eventualmente, a provvedere sollecitamente nel caso in cui non si sia ancora attivata in merito.

Pubblicazione Semplificata

Ai sensi dell’art. 1, comma 125 quinquies, le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura:
“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
L’impresa stessa può verificare gli aiuti di Stato e de minimis ad essa concessi nella sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti di Stato al link sopra riportato. In caso contrario, per ogni aiuto, andranno pubblicate le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso; causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

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