Salta al contenutoUltimo aggiornamento: 10-01-2023 13:01
Qual è il termine di versamento per le NUOVE società che adottano un esercizio prolungato?
Data:
10-01-2023
Le società che decidono, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato versano:
- contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o entro 30 giorni dalla presentazione, il diritto annuale relativo all'anno di costituzione.
- l'anno successivo alla costituzione, alla data di scadenza del termine ordinario di pagamento del diritto annuale, la società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha, quindi, alcuna base imponibile su cui determinare l'importo del diritto da versare. Pertanto entro tale termne, che coincide con il termine di pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, la società è tenuta a versare un importo pari a quello versato al momento dell'iscrizione.
- l'anno successivo provvederà a versare l'eventuale conguaglio relativo al diritto annuale dell'anno precedente insieme al diritto annuale dell'anno in corso.
Ad esempio: una società si iscrive al Registro Imprese a settembre 2010 e decide, in fase di costituzione, di adottare un esercizio prolungato fino a dicembre 2011.
- All'atto dell'iscrizione è tenuta a versare il diritto annuale 2010 in misura fissa (pari a 200,00 euro).
- Entro il termine di pagamento del diritto per l'anno 2011, coincidente con il 16 giugno, versa lo stesso importo pagato al momento dell'iscrizione, non avendo alcuna base imponibile su cui calcolare l'importo del diritto da versare.
- Entro il termine di pagamento del diritto per l'anno 2012 la società provvederà a versare l'eventuale conguaglio per il diritto annuale 2011 dovuto, determinato tenendo conto del fatturato del periodo settembre/dicembre 2010, e il diritto annuale per l'anno 2012 calcolato sul fatturato 2011.