Comunicato Mise del 25 02 2020

Per i bilanci di esercizio e consolidati sussiste l’obbligo dell’utilizzo del formato elettronico XBRL (D.P.C.M. 10 dicembre 2008). 

A partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle Imprese sono le seguenti:

  • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04 per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post D.lgs 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
  • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14 per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante D.lgs 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.

Tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.

Il termine di presentazione del bilancio al Registro delle Imprese territorialmente competente è di 30 giorni dalla data di approvazione, fatti salvi termini diversi per alcune tipologie di deposito della situazione patrimoniale per le quali si rimanda alla consultazione del Manuale guida per il deposito dei bilanci.

Al fine del computo del termine il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 DPR 558/1999). 

Le sanzioni per ritardato od omesso deposito di bilancio ed elenco soci sono dovute per ogni obbligato (amministratori o liquidatori di società) per bilanci approvati dal 16/10/2011 secondo quanto disposto dall’art. 2630 c.c., per i seguenti importi:

  • ritardato od omesso deposito di bilancio al Registro delle Imprese:
  1. 91,56 per un ritardo tra il 31° e il 60° giorno successivo al termine,
  2. 274,66 per un ritardo oltre il 60° giorno successivo al termine;
  • ritardato od omesso deposito dell’elenco soci ammonta a:
  1. 68,66 per un ritardo tra il 31° e il 60° giorno successivo al termine, 
  2. 206,00 per un ritardo oltre il 60° giorno successivo al termine.

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