L’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs 472/97) consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, qualora la regolarizzazione avvenga entro un anno dal termine di scadenza. Possono accedere all'istituto del ravvedimento tutti i contribuenti a condizione che la violazione non sia già stata constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza. Affinchè il ravvedimento risulti correttamente effettuato, devono essere versati contestualmente:

  • l'importo del tributo dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente) - cod. 3850
  • l'importo della sanzione ridotta - cod. 3852
  • l'importo degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera - cod. 3851

Il versamento deve essere eseguito con Modello Unificato F24, compilato nella Sezione IMU e altri tributi locali.

Si ricorda che i versamenti effettuati con cod. 3851 e 3852 non sono compensabili con altri tributi (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003).

La sanzione di cui al codice 8911, prevista dal comma 4 dell'art. 19 del D.lgs 241/97 per la tardata presentazione del mod. F24 a saldo zero, non è utilizzabile in riferimento al diritto annuale.

  • Ravvedimento breve, con applicazione della sanzione del 3% se il ravvedimento avviene dal 1º al 30º giorno dalla scadenza (art. 13 c. 1 lett. a D.Lgs. 472/1997) 
  • Ravvedimento lungo, con applicazione della sanzione del 3,75% se il ravvedimento avviene a partire dal 31º giorno fino a un anno  (art. 13 c. 1 lett. b D.Lgs. 472/1997).

NON si applicano al diritto annuale: Il ravvedimento “mini” o “sprint” che prevede aliquote di sanzioni ulteriormente ridotte per regolarizzazioni effettuate entro 15 giorni dalla scadenza.
Il ravvedimento entro due anni introdotto dalla legge di stabilità 2015 che riguarda solo i tributi gestiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Il termine ultimo entro il quale è possibile ricorrere al "ravvedimento operoso" è entro un anno dalla commissione della violazione (ovvero dalla scadenza del termine per effettuare il versamento).Il calcolo del ravvedimento parte, quindi, dalla data di scadenza del versamento,

  • per le nuove iscrizioni è il 30º giorno dopo la protocollazione della domanda
  • per le imprese già iscritte al 1° gennaio si fa riferimento alla data di scadenza originaria, coincidente con la data di versamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, o quella entro cui il contribuente poteva versare con maggiorazione dello 0,40% (solo nel caso di pagamento parziale incompleto effettuato entro il termine del versamento con maggiorazione);
  • il diverso termine previsto per società con esercizio non coincidente con l'anno solare.

Il portale "Diritto annuale camerale" consente di calcolare il ravvedimento operoso e versare con PagoPA l'importo dovuto completo di tributo, sanzione e interessi (solo per i soggetto con PEC valida, attiva e iscritta al Registro delle Imprese).


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