Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, ai sensi dell’art. 7 CPI, tutti i segni rappresentabili, in particolare: le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni e le tonalità cromatiche.

I requisiti richiesti per la registrazione sono:

  • la novità: è l'assenza, sul mercato, di segni uguali o simili;
  • la capacità distintiva: è la capacità del segno di distinguere i prodotti/servizi identificati;

la liceità: è la conformità del segno all'ordine pubblico e al buon costume.

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla Legge, quali ad esempio:

  • gli stemmi e gli altri segni considerati nelle Convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionate nelle Convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico, a meno che l'Autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
  • i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
  • i ritratti di persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama e il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
  • i segni identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
  • i segni identici o simili a un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano di una rinomanza nello Stato;
  • i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di Proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
  • i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
  • i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
  • i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
  • i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di Enti e Associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;
  • i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso

Può ottenere la registrazione del marchio d’impresa chiunque (persona fisica e/o giuridica) lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione, nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o delle imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

I marchi devono, inoltre, essere registrati per specifici prodotti e/o servizi, individuabili attraverso la Classificazione Internazionale di Nizza , che contempla 45 settori merceologici.

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda.

La registrazione può essere rinnovata, ogni 10 anni, entro l’ultimo giorno del mese di primo deposito o nei sei mesi successivi alla scadenza con l'applicazione di una mora. Ne consegue che, se correttamente rinnovato, il marchio può godere di una tutela illimitata nel tempo.


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