Imprese di installazione impianti
Istituito il Registro nazionale gas fluororati
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Le attività di installazione di impianti sono disciplinate dal D.M. n. 37/2008 (il decreto modifica le disposizioni previste dalla Legge n. 46 del 05.03.1990 nell'ambito di applicazione e nei requisiti tecnico professionali).
Sono soggette alla normativa:
- le imprese che intendono svolgere attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti collocati all’interno di tutti gli edifici e delle relative pertinenze, indipendentemente dalla destinazione d’uso
- le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, esclusivamente per le attività di installazione di impianti relativi alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti dall’art. 4 del D.M. 37/2008
Gli impianti sono classificati come segue:
- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli, barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale mobili e simili
- g) impianti di protezione antincendio.