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Competenza territoriale

Il formulario di identificazione trasporto rifiuti è un documento che accompagna e identifica i rifiuti durante il trasporto.
Prima del suo utilizzo il formulario va numerato e vidimato dalla Camera di Commercio competente o dall'Agenzia delle Entrate (D.lgs. 152/2006 art. 193).

La Camera di Commercio competente per la vidimazione dei formulari è quella della provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il formulario (in riferimento al disposto dell’articolo 190, commi 3 e 4, articolo 230, comma 4 ed articolo 266, comma 4 del D.Lgs. 152/2006). 

Se si chiede la vidimazione per l'unità locale nel campo "ubicazione esercizio" del modello L2 dev'essere compilato il dato dell'unità locale di Padova.

Modalità di accesso al servizio e tempi di restituzione 

Modalità di accesso allo sportello della sede Camerale 
  • Modalità di presentazione
    I libri devono essere presentati allo Sportello Bollatura opportunamente compilati/preparati come indicato nella guida. Le marche da bollo, ove necessarie, vanno applicate sull'ultima pagina numerata del libro.
  • Modalità di restituzione dei libri
  • Fino a tre libri per un totale massimo di 600 pagine: restituzione in giornata dal funzionario.
  • Oltre tre libri per numero di pagine superiori alle 600: restituzione dallo sportello Accoglienza, dal lunedì al giovedì  dalle 9:00 alle 16:00 e venerdì dalle 9:00 alle 12:30. L'utente viene informato via mail quando i libri sono pronti per il ritiro.
Modalità di accesso allo sportello presso le sedi staccate

Chi deve compilare il formulario

Sono tenuti alla compilazione e vidimazione del formulario tutti gli enti e le imprese che trasportano o detengono i rifiuti trasportati, con le seguenti eccezioni:

  • trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'art. 183 c. 1, lettera mm del D.lgs. 152/3 aprile 2006. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno 
  • trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto gestore del servizio pubblico incaricato del trasporto stesso.

Come richiedere la bollatura 

I registri vanno presentati allo sportello accompagnati dal modello L2 per la vidimazione.

Avvertenze per la compilazione
• Chi presenta il modello (può essere anche un incaricato dell'impresa) deve indicare il proprio cognome nome. Non serve delega rilasciata dall'impresa e non serve fotocopia del documento di riconoscimento di chi presenta il modello
• Ditta, ragione sociale, denominazione: si raccomanda l'esatta indicazione del codice fiscale, del numero REA e della sede.
• Prospetto "libro o scrittura": vanno elencati, uno per ogni riga prevista, i libri e le scritture di cui si chiede la bollatura.

Altre informazioni circa l'utilizzo e la compilazione dei registri

Per ulteriori informazioni e approfondimenti  circa la compilazione e  l'utilizzo dei registri, le imprese possono rivolgersi:

Ultimo aggiornamento

12-01-2023 16:01

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