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Cosa si ottiene

L'elenco sottoprodotti 

L'elenco sottoprodotti è istituito (art. 4 Decreto 264/2016) per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto (ovvero come residuo di lavorazione che viene riutilizzato in un altro ciclo produttivo) anziché come rifiuto.

L'iscrizione nell'elenco sottoprodotti non ha alcun valore abilitativo.

Finalità dell'elenco è quella di rappresentare uno strumento di trasparenza per facilitare gli scambi e la cessione dei sottoprodotti.

Chi deve iscriversi nell'elenco sottoprodotti

L'iscrizione, da parte delle imprese, all'elenco dei sottoprodotti sia come produttore che come utilizzatore o entrambi, è volontaria (non sussiste un obbligo).

Non sono dovuti diritti di segreteria, né bolli. Non viene effettuata alcuna attività istruttoria da parte della Camera di Commercio.

Come iscriversi

L'iscrizione avviene esclusivamente con procedura telematica, attraverso il portale www.elencosottoprodotti.it e deve essere presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona comunque titolare di poteri nell'impresa.

Al momento dell'iscrizione l'impresa deve indicare:

  • le unità locali che si intendono iscrivere. Con una sola pratica è possibile iscrivere più unità locali;
  • la qualifica di produttore e/o riutilizzatore di sottoprodotti. Nel caso la stessa impresa rivesta la doppia qualifica deve essere indicata due volte.

Per ogni sottoprodotto invece andrà indicato:

  • il codice ATECO relativo all'attività produttiva che ha generato il sottoprodotto;
  • il nome commerciale del sottoprodotto;
  • descrizione del sottoprodotto.

Gli elenchi sono consultabili nell'area pubblica del portale www.elencosottoprodotti.it,  con parametri di ricerca territoriali, di tipologia utente (produttore/utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/ riutilizzo.

Gli elenchi, accessibili unitariamente dal sito, sono organizzati per Camera di commercio

Vidimazione schede tecniche

Le imprese possono caratterizzare i sottoprodotti generati o utilizzati attraverso schede tecniche contenenti una serie di informazioni

Le schede tecniche, quando l’operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate presso la competente Camera di Commercio al fine di dare certezza di utilizzo e volontà di non disfarsi del sottoprodotto come previsto all'art 5 del D.M. 264/2016.

La vidimazione delle schede tecniche è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria camerali, in egual misura ai diritti di vidimazione dei registri di carico e scarico di cui all'art 190 del D.Lgs 152/2006.

Per la vidimazione le Schede tecniche sottoprodotti non devono essere già compilate, ma devono riportare soltanto i dati anagrafici dell'impresa e i riferimenti all'impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell'autorizzazione.

Assistenza elenco sottoprodotti

Ultimo aggiornamento

19-12-2022 18:12

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