Al Servizio Regolazione del mercato della Camera di Commercio di Padova sono attribuite le competenze relative all'esame delle violazioni accertate dagli organi preposti (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Registro Imprese; ecc.) e per le quali non è stato effettuato dagli interessati il pagamento liberatorio previsto dall'art. 16 della Legge 24.11.1981 n.689 689/81.


La Camera di Commercio è competente per le violazioni che riguardano le seguenti materie:

  • Registro Imprese
  • REA
  • Disciplina degli Albi e dei Ruoli
  • Impiantistica
  • Informazioni al consumatore (D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo)
  • Sicurezza dei prodotti (giocattoli, materiale elettrico, tessili)
  • Autovetture nuove: risparmio carburante ed emissioni CO2
  • Servizio metrico
  • Made in Italy

  • Quando si riceve un verbale di contestazione è possibile:
    pagare la sanzione in misura ridotta, come indicato nel verbale, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale

oppure

Nota bene

  • Il pagamento del verbale entro i 60 giorni estingue il procedimento e quindi eventuali scritti difensivi saranno archiviati;
  • se sul verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta (dal trasgressore oppure dal responsabile in solido);
  • non è ammessa la rateazione dell'importo indicato nel verbale di contestazione (è possibile chiedere la rateazione dell'ordinanza di ingiunzione).

La notifica di un verbale di contestazione può essere accompagnata dal sequestro della merce e delle attrezzature (i beni sequestrati non possono essere utilizzati né si può disporre di essi in alcun modo, perché sono a disposizione dell'Autorità Amministrativa fino alla fine del procedimento; la rimozione dei sigilli è considerata reato).
Contro il sequestro, gli interessati possono proporre opposizione con le stesse modalità utilizzate per la presentazione degli scritti difensivi. Sull'opposizione la decisione è adottata dalla Camera con ordinanza motivata adottata entro il decimo giorno successivo alla presentazione dell'opposizione medesima.
Se l’opposizione è accolta, il servizio dispone con ordinanza il dissequestro, altrimenti dispone con ordinanza la convalida del sequestro o la confisca della merce o delle attrezzature.
L'eventuale accoglimento di una richiesta di dissequestro non comporta necessariamente l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, che può quindi concludersi, anche a seguito del dissequestro, con l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Contro l’ordinanza di confisca si può fare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale civile competente per territorio.

Lo scritto difensivo (e l'eventuale richiesta di audizione) va presentato al servizio regolazione del mercato della Camera di Commercio competente entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale (termine non perentorio).
La richiesta di audizione e lo scritto difensivo vanno presentati al Servizio Regolazione del mercato secondo una delle seguenti modalità (esente bollo):

  • consegnati a mano all'ufficio Sanzioni del Servizio regolazione del mercato (stanza 306 piano 3° - Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, 1A - dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30)
  • spediti via posta alla Camera di Commercio di Padova - Servizio Regolazione del mercato Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, 1A - 35137 Padova
  • spediti via PEC all'indirizzo cciaa@pd.legalmail.camcom.it

Lo scritto difensivo deve esporre:

  • le cause che escludono la responsabilità;
  • l’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;
  • elementi riguardanti la personalità e le condizioni economiche del contestato;
  • ogni altro elemento ritenuto utile al fine della determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria fra l’importo minimo e massimo stabilito dalla legge.

Lo scritto difensivo va redatto in carta semplice e deve essere sottoscritto dal ricorrente. Per la redazione possono essere utilizzati anche i moduli allegati alla presente pagina.
Allo scritto difensivo vanno allegati:

  • copia del verbale di accertamento;
  • copia del documento d’identità dell'interessato;
  • eventuale documentazione che si intende produrre a supporto di quanto dichiarato;
  • nel caso di scritti presentati da persona diversa dall'interessato, occorre essere muniti di delega e di documento d'identità della persona delegante.

Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non pagano il verbale di accertamento entro il termine dei 60 giorni concessi, lo stesso viene successivamente inviato con un rapporto alla Camera.
La Camera esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) ed alla fine dell'istruttoria emette un'ordinanza-ingiunzione di pagamento con l'indicazione della somma dovuta, delle modalità per il pagamento e dell'eventuale confisca dei beni sequestrati, oppure un'ordinanza di archiviazione.
L'ordinanza-ingiunzione è un titolo esecutivo e pertanto il trasgressore ha l'obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento e notifica entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.
Se nell'ordinanza è indicato l'obbligato in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dall'obbligato e libera entrambi.
Contro l'ordinanza-ingiunzione è possibile, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento, fare ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale, per l'annullamento del provvedimento; con il ricorso è possibile richiedere la sospensione del provvedimento in attesa della decisione di merito definitiva.

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria tramite modello di istanza da presentare in bollo da 16€.
L’Ufficio valuterà tale istanza corredata della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate oppure, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

  • consegnata a mano all'ufficio Sanzioni del Servizio regolazione del mercato (stanza 306 piano 3° - Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, 1A - dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30)
  • spediti via posta alla Camera di Commercio di Padova - Servizio Regolazione del mercato Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, 1A - 35137 Padova.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione forzata.
Entro 30 giorni dal ricevimento la Camera, esaminata l'istanza presentata, se ne sussistono i presupposti, emette provvedimento di rateizzazione, fissando il numero, gli importi e la data di scadenza delle rate da corrispondere.
Il tasso di interesse applicato è il tasso legale vigente al momento della provvedimento di autorizzazione alla rateizzazione. Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale è fissato al 2,5% (Decreto M.E.F. 29.11.2023). Il piano di ammortamento delle rate è calcolato con il metodo a rate costanti (metodo francese). Le spese fisse di notifica riportate nell’ordinanza-ingiunzione devono essere versate contestualmente al pagamento della prima rata.

Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza ingiuntiva, la Camera avvia la procedura di riscossione delle somme dovute trasmettendo il ruolo al Concessionario. L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa.
L’omesso pagamento comporta l’attivazione della procedura di espropriazione forzata.
Se si vogliono chiedere informazioni sugli addebiti occorre individuare l’ufficio da cui proviene, le cartelle emesse dal Servizio Regolazione del mercato Sanzioni amministrative sono individuate dalla dicitura “Camera di Commercio di Padova” e dal nome dell’Ufficio che può essere “Upica” o “Ufficio sanzioni”.
E' possibile richiedere informazioni sulla cartella presentandosi allo sportello il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30, oppure mediante invio di richiesta scritta firmata dall'interessato o da un terzo munito di delega e di copia del documento dell'interessato.

Le istanze di rateazione delle cartelle esattoriali devono essere presentate all'Agente della riscossione > www.agenziaentrateriscossione.gov.it/[...]/Rateizzazione

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