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Mediazione: pubblicate le nuove tariffe in vigore dal 15.11.2023

Aggiornate le tariffe relative alla Mediazione in seguito alla pubblicazione del D.M. n. 150/2023.

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Mediazione civile commerciale

La Camera di mediazione di Padova (iscritta al n° 14 al Registro Nazionale degli Organismi di mediazione) è autorizzata a gestire la procedura di mediazione prevista dal D.Lgs 28/2010 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". 

La mediazione - effettuata da parte di un mediatore imparziale scelto dalla Camera di mediazione di Padova - consiste sia nel cercare tra le parti un accordo amichevole per risolvere la controversia, sia nel formulare una proposta per risolvere la stessa.

La mediazione può essere richiesta per controversie di natura economica, civili e commerciali, relative a diritti disponibili.

Dal 30 giugno 2023 sono in vigore le nuove norme sulla mediazione introdotte nel decreto legislativo nr. 28/2010 dal d. lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia).
In sintesi, le novità riguardano:

  • la previsione di ulteriori materie per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità (che si aggiungono a quelle già ora previste): associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura;
  • eliminazione del primo incontro di programmazione/informativo (il primo incontro è già un incontro effettivo);
  • di conseguenza, diversa articolazione delle spese per il primo incontro e per gli incontri successivi;
  • convocazione dell’incontro tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda e durata complessiva del procedimento di 3 mesi, prorogabile di ulteriori 3 con atto scritto;
  • legittimazione dell’amministratore condominiale ad attivare o partecipare alla mediazione senza necessità di una preventiva delibera condominiale.
Vantaggi della mediazione
  • Costi certi e contenuti: le spese di mediazione sono rapportate al valore della controversia e sono conoscibili fin dall’inizio (vedi sezione Costi della mediazione)
  • Tempi rapidi: l'incontro di mediazione viene fissato non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda; la procedura si deve concludere entro 3 mesi, fatta salva la proroga delle parti con atto scritto.
  • Esenzione dal pagamento dell'imposta di registro per il verbale di accordo per valori fino a 100.000 euro.

A chi si rivolge

La mediazione è obbligatoria per alcune materie (diritti reali, locazione, affitto di azienda, divisioni, successioni, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione, condominio, contratti bancari, finanziari e assicurativi, patti di famiglia; dal 30/6/2023 anche per associazione in partecipazione, consorzio,  contratti di rete, contratti d'opera, franchising, contratti di somministrazione,  subfornitura e società di persone) per le quali è condizione di procedibilità per l'esercizio in giudizio della relativa azione.

Può comunque essere tentata in ogni altra materia attraverso una mediazione volontaria.

Accedere al servizio

Come si fa

La mediazione si avvia depositando una domanda compilata secondo il modello disponibile nel sito a cui va allegata la documentazione indicata nel modello medesimo.

In caso di utilizzo del file PDF, si prega di verificare che il testo inserito nei campi "Oggetto della controversia" e "Ragioni della controversia" sia visibile, specie per testi lunghi; in alternativa, usare il modello in versione ODT oppure DOC oppure allegare un foglio a parte.

La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia

ATTENZIONE: salvare il file compilato in formato pdf/a prima di procedere alla firma digitale

Il deposito della domanda può essere effettuato:

  • via PEC all'indirizzo mediazionepdro@pd.legalmail.camcom.it; la domanda deve essere scansionata separatamente dai documenti di identità e dalla ricevuta di pagamento delle spese di avvio;
  • per via telematica con il servizio ConciliaCamera (che consente l'accesso al fascicolo elettronico della procedura), previa registrazione al portale.

Cosa serve

E' necessaria l’assistenza di un avvocato per le mediazioni nelle materie obbligatorie previste dall’art. 5, comma 1 e art. 5-quater del d.lgs. 28/2010. 

Allegati

Modulistica

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In vigore dal 29.06.2015 (deliberazione di Giunta n. 34/2015, ordinanza Consiglio di Stato n. 1694/2015, deliberazione di Giunta n. 62/2015)

Ultimo aggiornamento

06-03-2024 15:03

Diritti Bolli Tariffe - Mediazione - Tariffe per le domande depositate dal 15.11.2023

In vigore dal 15.11.2023

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