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Cosa si ottiene

Le procedure di mediazione che hanno ad oggetto l’usucapione di terreni e in generale tutti gli atti che regolano il trasferimento di proprietà necessitano, in caso di accordo, della presenza di un Notaio ai fini dell’autentica delle firme.

Il d. lgs. 28/2010, all’articolo 11, comma  3, prevede che: “Se con l'accordo (di mediazione) le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2643, n. 12 bis del c.c., sono soggetti a trascrizione “gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Operativamente, le parti sottoscrivono l’accordo di conciliazione durante l’incontro con il mediatore, in presenza del Notaio scelto dalle parti stesse, che ne autentica le firme.

L'accordo raggiunto in mediazione gode dell’esenzione dall'imposta di registro fino all’importo di € 50.000,00 e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (art. 17, commi 2 e 3, del D.Lgs 28/2010).

 

Ultimo aggiornamento

18-12-2022 22:12

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