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Cosa si ottiene

La notificazione per pubblici proclami è consentita nei procedimenti giudiziari nei casi in cui esista comprovata difficoltà di notificare l’atto di citazione per il numero rilevante dei destinatari oppure per la difficoltà ad identificarli tutti (soggetti sconosciuti, non conoscibili o difficilmente rintracciabili) ed è disciplinata dall’articolo 150 c.p.c..

La possibilità di utilizzare la notifica per pubblici proclami non è espressamente prevista per le mediazioni.

Pertanto, nel caso di destinatari numerosi o sconosciuti, è consigliabile che, prima di depositare una domanda di mediazione all'Organismo, la parte attivante depositi l'atto di citazione in Tribunale chiedendo al Giudice l'autorizzazione alla notifica a mezzo pubblici proclami.

Ottenuta l'autorizzazione, la parte potrà procedere al deposito della domanda presso l’Organismo di mediazione, allegando l’autorizzazione alla notifica a mezzo pubblici proclami.

Successivamente, l’Organismo trasmetterà alla parte attivante una comunicazione con le informazioni relative al numero di procedura, alla data dell’incontro di mediazione e alle modalità di adesione, informazioni che dovranno essere inserite nella pubblicazione che la parte dovrà effettuare ai sensi dell’autorizzazione rilasciata dal Giudice, su quotidiani o altri mezzi indicati.

In questo modo, la parte attivante potrà procedere con un'unica pubblicazione che comprende sia le informazioni relative al giudizio, sia le informazioni relative alla procedura di mediazione, con risparmio di spesa.

 

Ultimo aggiornamento

18-12-2022 22:12

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