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Cosa si ottiene

Brevetto europeo: cos'è

Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e rilascio, che vede come Autorità competente l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).

Il brevetto europeo conferisce al titolare, una volta espletata la procedura di convalida nazionale nei Paesi indicati in domanda, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto in questi stessi Stati.

Attualmente gli Stati membri della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) sono: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. Il brevetto europeo può essere esteso, inoltre, nei seguenti Paesi che non fanno parte della CBE: Bosnia-Erzegovina, Marocco, Moldavia, Montenegro, Tunisia e Cambogia.

L'elenco aggiornato degli Stati aderenti è reperibile al seguente link.

Se il deposito del brevetto europeo viene effettuato entro 12 mesi dal deposito nazionale, la data del deposito europeo coinciderà con quella della domanda nazionale, di cui è possibile rivendicare la priorità.

Ogni brevetto europeo designante l’Italia, dopo l’espletamento della procedura di convalida nazionale, verrà iscritto nel “Registro italiano dei brevetti europei”.

Dove depositare una domanda di brevetto europeo

Ai sensi dell’art. 198 CPI, coloro che risiedono nel territorio italiano non possono, senza autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, depositare direttamente presso gli Uffici di Stati esteri o l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO), domande di brevetto, poiché dette domande potrebbero riguardare oggetti di interesse per la difesa del Paese.

Nel caso di deposito di una domanda di brevetto europeo, che non rivendichi la priorità di una domanda nazionale o che rivendichi la priorità di una domanda nazionale per cui non siano ancora trascorsi 90 giorni dalla data di deposito, il depositante è obbligato a effettuare un deposito cartaceo e ad avvalersi dell’UIBM come Ufficio ricevente, oppure a richiedere un’autorizzazione ministeriale al deposito all’estero.

Tale richiesta può essere effettuata anche in via telematica, attraverso il portale on line https://servizionline.uibm.gov.it, selezionando l’opzione “Richiesta di nulla osta per il deposito all’estero di una invenzione o modello di utilità”. Per maggiori informazioni sull’autorizzazione al deposito estero: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/i-servizi/deposito-estero.

In questi casi, il deposito cartaceo può avvenire o direttamente o mediante servizio di spedizione postale che ne attesti il ricevimento presso: la Camera di Commercio di Roma (Viale Oceano Indiano, 19 - 00144 Roma); l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Divisione VII – Brevetti – via Molise, 19 - 00187 Roma).

Nel caso, invece, di deposito di una domanda di brevetto europeo che rivendichi la priorità di una domanda nazionale e siano trascorsi più di 90 giorni dalla data del deposito prioritario o qualora il richiedente abbia ottenuto l’autorizzazione al deposito all’estero, è possibile effettuare anche il deposito diretto presso l’EPO (sedi di Monaco, L’ AJA e Berlino), tramite presentazione della domanda online, per posta o via fax. Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EPO.

Durata del brevetto europeo

La durata massima del brevetto europeo è di 20 anni dalla data di presentazione della domanda. Gli effetti del brevetto sono determinati, in ciascun Paese di rilascio, dall'ordinamento giuridico interno allo Stato.

Per mantenere in vita il brevetto dopo la concessione, il richiedente dovrà versare regolarmente le tasse annuali in ogni Paese designato. In caso contrario il brevetto verrà dichiarato decaduto.

Informazioni e modulistica

Sito UIBM:

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo

Sito EPO:

https://www.epo.org/applying.html

Guida sul brevetto europeo (a cura dell’EPO)

Brevetto europeo con effetto unitario: nuova procedura in vigore dal 1 giugno 2023

Il “brevetto unitario”, operativo dal 1 giugno 2023, è un singolo brevetto, che viene rilasciato dall'EPO e prevede, attraverso il pagamento di un'unica tassa di rinnovo direttamente all'Ufficio Europeo dei Brevetti, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 17 Paesi UE che hanno ratificato l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), quale unica giurisdizione di riferimento. La lista dei Paesi aderenti è consultabile al seguente link. Il brevetto unitario non si sostituisce, ma si affianca al suddetto brevetto europeo.

Con questa tipologia di brevetto, quindi, il titolare potrà ottenere la protezione della propria invenzione fino a 20 anni dalla data di deposito, contemporaneamente in tutti gli Stati aderenti.

A differenza del brevetto europeo tradizionale, quello unitario può essere ottenuto attraverso una sola procedura, che non prevede la convalida nazionale del titolo negli Stati designati, con l'effetto di una potenziale riduzione delle tempistiche e anche dei costi.

Per informazioni complete sulla nuova procedura unitaria: https://www.epo.org/applying/european/unitary.html

Per approfondimenti sul Tribunale Unificato dei Brevetti:

https://www.unified-patent-court.org/en/news

Guida sul brevetto unitario (a cura dell’EPO)

Ultimo aggiornamento

15-02-2024 17:02

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