Il 5.1.2013 è entrata in vigore la Legge n. 224/2012 che ha modificato la Legge n. 122/1992, norma che disciplina l’attività di autoriparazione.
La Legge n. 224/2012 ha disposto l’unificazione delle attività di meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova ed unica attività di meccatronica.
Per le imprese che intendono iniziare dal 5.1.2013 l’attività di autoriparazione la stessa si suddivide in tre sezioni:

Non è pertanto più possibile presentare dal 5.1.2013 una segnalazione di inizio attività per meccanica/motoristica e/o per elettrauto ma soltanto per meccatronica.
Per poter esercitare tale attività è necessario dimostrare che il titolare, il legale rappresentante o il responsabile tecnico sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per lo svolgimento dell’attività sia di meccanica/motoristica che di elettrauto.

Indicazioni operative sull'attività di meccatronica

Per maggiori informazioni vedere l'informativa sulla regolarizzazione dell'attività di meccatronica e circolari MISE

La legge n. 122/1992 considera attività di autoriparazione "tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi".

La stessa legge precisa che "non rientrano nell'attività di autoriparazione le attivita' di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento".

L'attività di autoriparatore può essere esercitata soltanto dalle imprese in possesso dei requisiti morali e professionali individuati dalla legge n. 122/1992 che hanno presentato alla Camera di Commercio della provincia di attività un’apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Requisiti tecnico professionali

  • Laurea in materia tecnica o diploma universitario utile ai fini dello svolgimento contestualmente sia dell’attività sia di meccanica/motoristica che di elettrauto (consultare l’elenco riportato tra gli allegati della guida all’attività di autoriparazione)
  • Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento contestualmente sia dell’attività sia di meccanica/motoristica che di elettrauto (consultare l’elenco riportato tra gli allegati della guida all’attività di autoriparazione)


  • Corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente sia all’attività di meccanica/motoristica che di elettrauto, seguito da un periodo di almeno un anno, negli ultimi cinque, di esercizio dell’attività (come titolare, amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente qualificato) di meccanica/motoristica ed elettrauto presso imprese abilitate per dette attività 

Entro il 5.6.2013 le Regioni e le provincie autonome adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei suddetti corsi regionali prevedendo dei corsi abilitanti, in aggiunta all’esperienza professionale, per la nuova e unificata attività di meccatronica. 

L’esercizio dell’attività di meccanica/motoristica ed elettrauto per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese abilitate per dette attività in qualità di titolare, amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente qualificato.

La Legge n. 224/2012 detta delle disposizioni transitorie relative alle imprese già esercenti l’attività e già regolarmente iscritte al registro delle imprese e all’albo delle imprese artigiane per l’attività di meccanica/motoristica e/o elettrauto alla data del 5.1.2013.

Le imprese già iscritte e abilitate per le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto alla data di entrata in vigore della Legge n. 224/2012 sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.

Le imprese già iscritte e abilitate per le attività di meccanica/motoristica o di elettrauto alla data di entrata in vigore della Legge n. 224/2012 possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi fino al 4.1.2023 (termine prorogato con L.205 del 27.12.2017).
Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica di tali imprese abilitate solo all’esercizio dell’attività di meccanica/motoristica o elettrauto, devono frequentare (qualora non siano diversamente in possesso dei requisiti professionali sia per meccanica/motoristica che per elettrauto) un apposito corso professionale regionale teorico pratico di qualificazione relativo all’abilitazione professionale non posseduta. In mancanza, decorso il termine, il soggetto non può più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa.
Qualora la persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare, abbia già compiuto cinquantacinque anni (nato entro il 4.1.1958) , può proseguire l’attività fino al compimento dell’età prevista, dalla normativa vigente in materia, fino al conseguimento della pensione di vecchiaia.

Requisiti e Responsabile Tecnico

  • non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia
  • non aver riportato condanne per i reati previsti dall'art. 7 della legge n. 122/92

E' sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati:

  • aver esercitato l’attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore negli ultimi 5 anni come operaio qualificato per almeno 3 anni
  • aver frequentato con esito positivo un corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni
  • aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente l’attività
  • essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad un anno prima del 14.12.1994 (data in cui è entrato in vigore il D.P.R. n. 387 del 18.4.94)

Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero
Per esercitare in Italia, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo economico.

Può essere nominato responsabile tecnico dell'impresa:

  • il titolare di un'impresa individuale
  • un legale rappresentante di una società
  • un socio di una Snc anche non amministratore
  • un dipendente dell'impresa
  • un collaboratore familiare

Una medesima persona non può fare il responsabile tecnico di più officine della stessa impresa o di più imprese.
Un consulente o un professionista esterno non può essere nominato responsabile tecnico.


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