Il Registro delle Imprese è uno strumento di pubblicità legale, costitutiva o dichiarativa, e anche di mera pubblicità-notizia, che contiene tutte le principali informazioni relative ad un'impresa (denominazione,  statuto, amministratori, sede, eventuali procedure in corso, etc.).

Nel Registro Imprese devono iscriversi tutte le imprese (sia individuali che società) che esercitano un’attività economica nella provincia. Dopo l'iscrizione, le imprese sono tenute a comunicare al Registro tutti i successivi eventi che le hanno interessate (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, etc.).

Il REA è una banca dati pubblica prevista dalla legge 580/1993 che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo (attività esercitata, numero addetti, unità locali, direttori tecnici e preposti, etc.).

  • tutte le imprese tenute all'iscrizione al Registro Imprese comunicano le informazioni al REA contestualmente e con le stesse modalità di quelle previste per il Registro Imprese
  • gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese sono comunque tenuti a comunicare le informazioni al REA quando esercitano un’attività economica.

Le denunce al REA sono solo quelle previste dalla legge, devono essere presentate solo dai soggetti individuati dalla legge come soggetti obbligati alla loro presentazione entro i termini prescritti dalla legge.

Gli effetti della pubblicità delle iscrizioni nel repertorio economico amministrativo sono quelli della pubblicità-notizia.

Da aprile 2010 tutte le comunicazioni vanno effettuate per via informatica, attraverso la Comunicazione unica per l'avvio di impresa.

L'eventuale documentazione da allegare alla pratiche di inizio e variazione attività è indicata nella Guida online "Ateco.infocamere.it" delle attività economiche e dei codici ATECO.

Quando il termine cade di sabato o di giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo (art. 3 del DPR n. 558/99). 

Tutti gli utenti del Registro Imprese possono accedere, gratuitamente e in autonomia, alle informazioni necessarie per la predisposizione delle pratiche telematiche.

Possono anche interagire direttamente con il Registro Imprese, inviando quesiti scritti attraverso un web form guidato, oppure, attraverso la prenotazione di un appuntamento telefonico

SARI comprende:

  • la Guida interattiva agli adempimenti societari ( c.d. WIDGET già disponibile da diversi anni sul sito camerale), con approfondimenti che indirizzano l’utente alla compilazione delle pratiche tramite i principali applicativi forniti dal sistema camerale;
  • nuove schede dedicate agli adempimenti per le imprese individuali, per le attività regolamentate, per le procedure concorsuali.

Le informazioni sono facilmente consultabili tramite il motore di ricerca “Come posso aiutarti?”  ed il menù Categorie. Inoltre puoi in qualsiasi momento leggere notizie in evidenza, scaricare i modelli da presentare al Registro Imprese, la sezione utilità (ad es. consultare la Guida ComunicaStarweb, etc.)

> vedi il video tutorial per l'utilizzo del portale

Diritto Annuale
Ogni impresa è tenuta al pagamento del diritto annuale fino a quando rimane iscritta, indipendentemente dall'esercizio effettivo dell'attività. La misura del diritto annuale viene determinata dal Ministero dello Sviluppo Economico (per approfondimenti vai alla pagina dedicata)

Sanzioni
La ritardata o omessa comunicazione al Registro Imprese e al REA prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di tutte le persone obbligate alla comunicazione. 

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