Dal 1 ottobre 2020 tutte le imprese (costituite in forma societaria o individuale, queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), devono aver iscritto nel Registro delle imprese un "domicilio digitale" ovvero (allo stato attuale della tecnologia) un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC).

Posta Elettronica certificata

La PEC dell'impresa, sulla base della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia emanata il 13 luglio 2015 ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/1993 deve essere :

  • attiva;
  • unica: non deve risultare assegnata ad altro soggetto;
  • univoca: non deve essere riferibile ad altri soggetti che non siano l'impresa o la società; ne deriva che non sono legittimamente iscrivibili gli indirizzi Pec di professionisti, studi di consulenza, associazioni di categoria messi a disposizione di uno o più clienti;
  • nella titolarità esclusiva dell'impresa/società che la iscrive; presuppone un contratto di di assegnazione tra il gestore e l'impresa/società

Domicilio digitale

Il domicilio digitale è l'indirizzo sostitutivo dell'indirizzo fisico della tua impresa. Il domicilio digitale viene assegnato d'ufficio dalla Camera di Commercio alle imprese che non hanno adempiuto all'obbligo di iscrizione al Registro Imprese di un indirizzo PEC.

Il domicilio digitale assegnato d'ufficio dalla camera di Comemrico di Competenza è disponbile all'interno del "cassetto digitale dell'imprenditore" e fruibile in sola "lettura". Non è quindi possobile inviare comunicazioni dal domicilio digitale. Il domicilio digitale è iscritto in visura ed è quindi nella disponibilità dei terzi (Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati) per l'invio all'impresa di comunicazioni o atti aventi efficacia legale.


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