Le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono disciplinate dalla legge n. 82/1994 e soggette alla presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) alla Camera di Commercio.

  • Pulizia
    Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza disinfezione
  • Disinfezione
    Attività che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distribuzione o inattivazione di microrganismi patogeni

  • Disinfestazione
    Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. la disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie
  • Derattizzazione
    Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia
  • Sanificazione
    Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore

L'avvio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione richiede, oltre ai consueti requisiti previsti per le imprese di pulizia e disinfezione, anche la nomina di un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti.

Se il requisito professionale viene dimostrato attraverso un titolo di studio è necessario dimostrare che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso  biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.
In alternativa è possibile rendere la Dichiarazione sostitutiva relativa al titolo di studio (che sarà oggetto di verifica da parte dell'ufficio) utilizzando l'apposito modulo pubblicato in questa pagina nella sezione Moduli e Guide.

I titoli di studio sono verificati caso per caso, alla luce del corso di studi frequentato (tramite programma di studi allegato al diploma o pagelle).

Attualmente vengono ritenuti validi - senza necessità di approfondimenti - i seguenti diplomi conseguiti fino all'anno scolastico 2000/2001:

  • Istituto tecnico agrario
  • istituto tecnico per geometri
  • Istituto tecnico industriale (qualunque indirizzo)
  • Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo o mercantile
  • istituto tecnico commerciale ad indirizzo giuridico-economico-aziendale (IGEA)
  • Liceo scientifico
  • Istituto magistrale

Le istruzioni ed i requisiti richiesti sono pubblicati nel portale SARI - sezione Attività ed altri adempimenti > Attività regolamentate.

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