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Cosa si ottiene

Competenza territoriale del registro imprese 

Competente alla bollatura è la Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale del richiedente, anche se non iscritto nel Registro delleImprese.

Per le imprese plurilocalizzate, è competente l‘ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede principale, e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l‘ufficio ove è ubicata la sede secondaria.

Solo per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti e per la bollatura dei registri di carico/scarico rifiuti è competente anche l‘ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata l’ unità locale iscritta al Registro Imprese, solo per registri e formulari che saranno utilizzati nelle unità locali ubicate nel territorio di competenza della Camera di commercio che effettua la vidimazione.

Preparazione dei libri dal bollare

Nei libri rilegati bisogna riportare in ogni pagina:

  • la denominazione dell‘impresa
  • il codicefiscale
  • il tipo di libro
  • il numero di pagina

Le marche da bollo devono essere applicate sull'ultima pagina utile intestata e numerata.

Per la vidimazione di formulari per il trasporto dei rifiuti e i registri di carico e scarico richiesta alla Camera di Commercio ove è ubicata l’unità locale nella quale vengono utilizzati, diversa da quella della sede legale, è necessario compilare anche la sezione “Ubicazione esercizio” rispettivamente: nel frontespizio dei formulari, allegato A, D.M. 1 aprile 1998, n. 145, nel frontespizio del registro di carico e scarico allegato A1 o B1 al D.M. 148 del 1 aprile 1998.

Si precisa che i registri di carico scarico a fogli mobili, oltre ai dati sopra indicati devono devono riportare su ogni singola pagina che compone il libro l'indirizzo completo della "Ubicazione esercizio" relativo all'Unità Locale iscritta alla Camera di Commericio di Padova.

Il libro giornale e il libro inventari, previsti dagli artt. 2216 e 2217 c.c. devono riportare l’indicazione dell’anno nella numerazione delle pagine, in caso di vidimazioni successive in corso d’anno la numerazione dovrà proseguire quella del libro giornale o inventari precedentemente vidimato.

Per tutti gli altri libri l’indicazione dell’anno non è obbligatoria, se nei registri prestampati il numero di pagina è seguito dall’anno, quest’ultimo deve corrispondere a quello in corso al momento della richiesta di vidimazione.

Libro giornale e libro inventari

I libri sezionali del libro giornale o del libro inventari hanno una numerazione distinta e progressiva, con l‘indicazione dell‘anno e della tipologia di “sezionale“ su tutte le pagine.

I libri giornali multiaziendali devono essere corredati di un elenco delle imprese per le quali si richiede la bollatura e dei relativi pagamenti delle tasse di concessione governativa, a seconda della loro natura giuridica.

Bollatura libri di società non ancora iscritte nel Registro delle Imprese

Per la bollatura di libri di società non ancora iscritte nel registro delle Imprese occorre presentare dichiarazione del notaio attestante la data di costituzione della società e l‘ubicazione della sede legale.

Modulistica 

Modello L1 (comunicazione bollature eseguite dai notai)

L‘art. 7 del D.P.R. 581/95 prevede l‘obbligo, per i notai, di comunicare tutte le bollature eseguite sulle scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 C.C. (libro giornale ed inventari) attraverso la compilazione del modello L1.

Modello L2 (presentazione dei libri da bollare alla Camera di Commercio)

Il modello L2 va compilato indicando tutti i dati identificativi dell‘impresa. Con un unico modello può essere richiesta la bollatura di diversi libri riferiti alla medesima impresa. Può essere presentato da un incaricato dell‘impresa. Si raccomanda di indicare ilnumerotelefonicoeindirizzoe-maildelrichiedente, nel modello.

Diritti di segreteria: modalità versamento

I diritti di segreteria ammontano a € 25,00 per ogni libro o registro (*).

Per i pagamenti allo sportello non è più possibile utilizzare il denaro contante.

Il versamento può essere effettuato on line da web seguendo le indicazioni date alla pagina dedicata - Iban e pagamenti informatici - precisando l’impresa che richiede la vidimazione e per quali libri viene effettuato il versamento;

Il formulario dei rifiuti trasportati è esente dal pagamento dei diritti di segreteria (art. 15 D.Lgs. n. 22/97). 

I diritti di segreteria per il registro del commissario liquidatore di società cooperative, enti e consorzi cooperativi (nel quale vengono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) ammontano ad euro 10,00.

(*) L’importo dei diritti di segreteria è stato stabilito dal Decreto 17 luglio 2012 – pubblicato sulla G.U. n. 177 del 31.07.2012 – in vigore dal 1° agosto 2012.

Imposta di bollo

Imposta di bollo: Libro giornale ed inventari

L‘imposta di bollo è pari ad € 32,00 ogni 100 pagine o frazione per seguenti soggetti: 

  • Imprenditori commerciali;
  • Società di persone;
  • Società cooperative;
  • Mutue assicuratrici;
  • G.E.I.E.;
  • Società estere;
  • Associazioni e fondazioni;
  • Enti morali.

L‘imposta di bollo è pari ad € 16,00 ogni 100 pagine o frazione, indipendentemente dall'adempimento dalla bollatura, per i seguenti soggetti: 

  • Società per azioni;
  • Società in accomandita per azioni;
  • Società a responsabilità limitata;
  • Società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
  • Consorzi ed aziende di enti locali;
  • Enti pubblici.

Imposta di bollo: altri libri

L‘imposta di bollo è pari ad € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.

Imposta di bollo: modalità di versamento

Le marche da bollo devono essere applicate nell'ultima pagina numerata, verranno poi annullate dall'ufficio.

Il pagamento, in alternativa, può essere effettuato tramite modello F23, indicando al punto 6 “Ufficio o Ente” il codice “APD” e nel campo 11 – codice tributo “458T” denominato “ imposta di bollo su libri e registri“. In tal caso andrà allegato al modello L2 il modello F23 quietanzato dalla banca o dall'ufficio postale e gli estremi della bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina del libro o registro.

Esenzione totale dall'imposta di bollo

L‘esenzione totale dall'imposta di bollo si applica per:

  • I formulari dei rifiuti trasportati;
  • Registro di carico e scarico rifiuti;
  • Le cooperative edilizie non pagano l’imposta di bollo se sono iscritte nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative nella sezione a mutualità prevalente. Occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L.331/1993convertitocon L.427/1993;
  • Leassociazionielefondazionidivolontariato. Devono presentare copia dello statuto dov‘è riportato che l‘associazione non ha scopo di lucro;
  • Le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (decreto 27 marzo 2023). (esenzione art. 1, comma 646, L. 30.12.2018, n. 145).

Tassa di concessione governativa

Tassa concessione governativa forfettaria

Riguarda: Spa, Sapa, Srl, Società consortili per azioni o a responsabilità limitata, Aziende Speciali e Consorzi fra Enti territoriali costituiti ai sensi della L. 142/90 sostituita dal D.Lgs. 276/2000.

Il versamento va effettuato:

  • PerleSocietàdinuovacostituzione: Versamento su c/c postale n. 6007 intestato a "Agenzia delle Entrate" - centro operativo di Pescara - causale "Bollatura e Numerazione Libri Sociali" 
  • Per le Società di nuova costituzione in possesso di Partita Iva: Versamento con il modello F24 pagabile in banca, indicando il codice tributo n. 7085 - Vidimazioni Libri Sociali.
  • Per le Società già iscritteVersamentocon il modello F24 pagabile in banca, indicando il codice tributo n. 7085 - Vidimazioni Libri Sociali. 

Va allegata al modello L2 la fotocopia della quietanza di versamento;

L‘importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1 gennaio dell‘anno di riferimento; le misure della tassa sono:

  • € 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;
  • € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.

Poiché l‘importo della tassa dipende dall‘ammontare del capitale sociale al 1 gennaio, eventuali aumenti o riduzioni di queste poste deliberati successivamente al 1 gennaio non incidono sull‘importo della tassa dovuto per l‘anno in corso, bensì sull‘importo della tassa dovuta per l‘anno successivo.

Il termine di pagamento della tassa di concessione governativa coincide con il termine di versamento dell‘IVA dovuta per l‘anno precedente.

Non può essere pretesa la prova dell‘avvenuto pagamento alle società di capitali che chiedono la bollatura prima del termine di scadenza.

Tassa concessione governativa ordinaria

Riguarda: Imprese individuali, Società di persone, cooperative, Consorzi ex art. 2162 c.c., Professionisti, Società Cooperative a responsabilità limitata, Mutue assicuratrici.

l versamento ammonta ad € 67 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione. Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale 6007, intestato ad Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - bollatura e numerazione libri sociali.

Il tagliando attestazione originale va apposto sull'ultima pagina del libro da bollare. Il versamento non può essere effettuato in forma cumulativa per più libri della stessa impresa.

Esenzione dalla tassa di concessione governativa

Sono esenti da tassa di concessione governativa:

  • le società di Mutuo Soccorso
  • le associazioni di volontariato,
  • associazioni e società sportive dilettantistiche.

Le cooperative edilizie beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa. Tale tassa ammonta quindi ad € 16,75 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione.

Sono esenti i seguenti libri:

  • Registro del commissario liquidatore
  • Registri Iva e Registri fiscali
  • formulario per i rifiuti trasportati
  • registro di carico/scarico rifiuti.

Sanzioni per ritardato versamento della tassa di concessione governativa

L‘omesso versamento della tassa di concessione governativa da parte delle società di capitali - tassa annuale forfetaria - è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa, Trattandosi di violazione in materia fiscale per conoscere l’importo della sanzione e la modalità di pagamento della stessa è necessario rivolgersi agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate: www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/

Non è possibile presentare libri da vidimare se non è stato regolarizzato il versamento delle Concessioni Governative.

Principali libri da bollare 

Il seguente elenco intende dare un'indicazione dei principali libri e registri contabili e della relativa competenza degli Enti preposti alla bollatura.

Registri obbligatori - bollatura obbligatoria Registro Imprese/notaio 

Libri sociali obbligatori per Spa, Cooperative, Srl (art. 2421 cc)

  • Libro dei soci (non più richiesto per le Srl);
  • Libro delle obbligazioni;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza/comitato per il controllo di gestione;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se previsto);
  • Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.

Altri libri obbligatori per le Srl (art. 2478 c.c.) : 

  • Libro delle decisioni dei soci;
  • Libro delle decisioni degli amministratori;
  • Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art. 2477 c.c. 

Questi libri vanno numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio prima di essere messi in uso a norma dell'art. 2215 c.c.

Libri e registri obbligatori previsti da leggi speciali 

L'ufficio registro imprese effettua la bollatura dei libri previsti da leggi speciali a meno che la competenza non sia espressamente attribuita ad un altro Ente.

L’elencazione seguente non è esaustiva. In presenza di libri diversi dovrà essere fornito il rinvio alla legge che stabilisce l'obbligatorietà della bollatura del registro.

  • Registro operazioni di cambio ( legge n. 1 del 05/01/1956); esente da bollo e tassa CCGG;
  • Registro dei premi (legge n. 1216 del 29/10/1961); esente da bollo e tassa CCGG;
  • Libro giornale degli incarichi (legge n. 264 del 08/08/1991); tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
  • Registro dei palinsesti (legge n. 223 del 06/08/1990);
  • Libro giornale delle autenticazioni delle girate (RD n. 239 del 29/03/1942);
  • Registro di contabilità dei lavori pubblici artt. 183 e 156 D.P.R. 21/12/99 N. 554;
  • Registro tenuto dal commissario liquidatore delle cooperative (Giornale della liquidazione coatta amministrativa) L. 23/07/2009 n. 99 art. 10 comma 7 che modifica l’art. 1 della L. 17/07/1975 n. 400
  • Registro dei fidi;
  • Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati (D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997), la vidimazione può essere effettuata anche dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
  • Registro di carico/scarico rifiuti. La vidimazione di tali registri, è di competenza delle Camere di Commercio a decorrere dal 13/02/2008, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4/2008 art. 2 c. 24bis “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” (pubblicato su G.U. n. 24 del 29.01.2008);
  • Registro dei programmi;
  • Verbale di accettazione delle prove geotecniche D.P.R. 380/2001.

(*) L’importo dei dirittidi segreteria è stato stabilito dal Decreto17 luglio2012 – pubblicato sulla G.U. n. 177del 31.07.2012– in vigore dal 1° agosto 2012.

Bollatura facoltativa Registro Imprese/Notaio 

Libri contabili previsti dal Codice Civile

E‘ stato soppresso l‘obbligo di bollatura di questi libri, che devono solo essere numerati progressivamente.

Nel caso che tali libri non siano facoltativamente bollati dal contribuente, la numerazione progressiva delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l‘indicazione, pagina per pagina, dell‘anno cui si riferisce. L‘anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.

Se il libro giornale e il libro inventari non vengono presentati allo sportello per la bollatura, devono comunque scontare l‘imposta di bollo. Le società di persone e gli imprenditori individuali applicano due marche da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine, non una come è richiesto alle società di capitali.
Nel caso in cui un libro giornale si fermi alla pagina 85 del 2006, la marca da bollo apposta allinizio del libro sarà valida anche per le prime 15 pagine del libro giornale del 2007. Perciò la marca da bollo andrà apposta sulla pagina 2007/16 del successivo libro giornale.

Qualora il contribuente eserciti la facoltà di bollare i libri e i registri contabili per cui è venuto meno tale obbligo, la numerazione è progressiva per anno, con l‘indicazione dell‘anno in cuiè effettuata la bollatura (sul punto v. Circolare n. 92 del 22/10/2001). In caso di bollatura facoltativa è comunque previsto l‘aumento dell‘imposta di bollo da € 16,00 ad € 32,00 per gli imprenditori individuali e le società di persone.

La bollatura facoltativa è prevista per i libri contabili previsti dal codice civile per i quali la legge 383/2001 ha stabilito la non obbligatorietà della vidimazione a decorrere dal 25/10/2001:

  • Libro giornale;
  • Libro sezionale del libro giornale;
  • Libro inventari;
  • Libro sezionale del libro inventari.

Avvertenza:il libro giornale e il libro inventari non regolarmente bollati non costituiscono titolo idoneo per il rilascio di un decreto ingiuntivo e non possono essere usati come prova in giudizio.

Registri Iva e altri registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi 

La bollatura facoltativa è prevista per i registri IVA e gli altri registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi, per i quali la legge 383/2001 ha stabilito la non obbligatorietà della bollatura a decorrere dal 25/10/2001 (vedi elenco che segue).

Le normativa di riferimento è contenuta nel DPR 633/1972, nel DPR 600/1973 e nelle leggi che prevedono ulteriori registri per operazioni specifiche.

Elenco non esaustivo:


 

Registro IVA acquisti;
Registro IVA vendite (o registro delle fatture emesse); 
Registro IVA acquisti CEE;
Registro IVA vendite CEE;
Registro dei corrispettivi;
Registro dei beni ammortizzabili;
Registro prima nota cassa;
Registro unico IVA;
Registro unico IRPEF;
Registro riepilogativo (circolare ministerialeN. 27 del 21/11/1972);
Registro fatture in sospeso;
Registro di carico registratori fiscali;
Registro protocollo dichiarazioni esportatori  (emesse o ricevute);
Registro merci in conto deposito;
Registro prima nota cassa;
Registro bolle di accompagnamento e/o ricevute fiscali;
Registro campioni gratuiti (omaggi);
Registro relativo ai prodotti soggetti a contrassegno;
Registro merci in conto lavorazione;
Registro merci in conto prova;
Registro merci in visione;
Registro rimanenze merci;
Registro merci ricevute;
Registro merci in comodato;
Registro corrispettivi per mancato/irregolare funzionamento registratore di cassa;
Registro multiaziendale per centro elaborazione dati;

 


 

Registro di carico/scarico per centro elaborazione dati;
Registro cronologico (tenuto dai professionisti);
Registro onorari e spese (tenuto dai professionisti);
Registro editori;
Registro delle esportazioni in conto deposito;
Registro dei codici;
Corrispondenza e copie fatture;
Registro delle movimentazioni finanziarie;
Registro IVA multiaziendale;
Registro sezionale per acquisti intra-comunitari;
Registro acquisti intra-comunitari di enti non commerciali e agricoltori esonerati;
Registro dei trasferimenti intra-comunitari diversi da cessioni o acquisti;
Registro delle dichiarazioni d‘intento;
Registro delle somme ricevute in deposito;
Registro incassi e pagamenti;
Registro dei corrispettivi/acquisti agenzie di viaggio;
Registro di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati;
Registro degli acquisti da raccoglitori;
Registro degli imballaggi non restituiti;
Registro dei movimenti dei beni nei depositi IVA;
Registro delle variazioni;
Registro di fondo e libretto di dotazione del misuratore fiscale.

 

Bollatura di competenza di altri Enti

Bollatura presso uffici INAIL o INPS:

  • Registro matricola;
  • Libro paga;
  • Registro delle presenze.

Bollatura presso ufficio A.S.L.

  • Registro di carico/scarico tenuto dai detentori di presidi sanitari;
  • Registro degli infortuni.

Bollaturapressol'autoritàlocaledipubblicasicurezza (Questura)

  • Registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi;
  • Registro delle operazioni giornaliere per attività di recupero crediti;
  • Registro delle operazioni giornaliere per fabbricanti e commercianti di armi, esercenti fabbriche e depositi di esplodenti;
  • Registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori;
  • Registro delle operazioni giornaliere tenuto dalle agenzie matrimoniali.

Bollaturapressol'ufficiocommercio delComune

  • Registro degli affari giornalieri delle agenzie pubbliche per conto terzi;
  • Registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati;
  • Registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate.

Bollaturapressol'ufficiodell'AgenziadelleEntrate

  • Registro di inquinamento atmosferico;
  • Registro per il personale delle associazioni di volontariato;
  • Registro degli aderenti alle associazioni di volontariato;
  • Registro dei lavori edili.

Bollatura presso UfficioRegolazione del mercato (Camera di Commercio)

  • Registro amidi e zuccheri;
  • Registro oli commestibili (oliva e grassi vegetali);
  • Registro di lavorazione e di carico/scarico tenuto dai produttori di olio d‘oliva;
  • Bollettario acido acetico.

Bollatura - Società in liquidazione e Società fallite

Le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza ad esclusione del fallimento) non sono esonerate dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa, purché permanga l‘obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (v. circolare n. 108/E del 3/5/96).
Le società di capitali dichiarate fallite sono esonerate dal pagamento della tassa annuale, purché durante la procedura fallimentare non sussista l’obbligo di tenere i libri e registri previsti dal codice civile, ma solo il registro previsto dall'art. 38, co. 1 della legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n. 267 e succ. modif.) preventivamente vidimato senza spese dal Giudice Delegato.

Bollatura - Società trasformate

In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, nel corso dell’anno, deve essere versata la tassa forfettaria.

In caso di trasformazione di società di capitali in società di persone il regime forfettario cessa di operare nell’anno successivo a quello della modifica,  pertanto va effettuato anche per l'anno  in cui è intervenuta la variazione.

Modulistica

Ultimo aggiornamento

29-02-2024 12:02

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