Mediazioni relative ad impugnazioni di delibere condominiali o societarie
Istruzioni relative all'interruzione dei termini per mediazioni condominiali o societarie
Nel caso in cui venga depositata una domanda di mediazione in materia di impugnazione di delibere societarie oppure condominiali, l’interruzione dei termini dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza delle parti e non dal momento del deposito all’Organismo (D.Lgs. n. 28/2010, all'articolo 8, comma 2).
L’organismo di mediazione può non essere in grado di garantire l'invio della domanda di mediazione alla parte invitata entro il termin
Il Regolamento di mediazione all’art. 11, comma 3, prevede che: “ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l’indicazione della data dell’incontro di mediazione’.
Pertanto, la parte attivante può interrompere i termini comunicando alla parte invitata copia della domanda di mediazione depositata e la data dell’incontro di mediazione concordata con la segreteria (via telefono o via mail).