Tariffe mediazioni depositate fino al 14.11.2023
In vigore dal 29.06.2015 (deliberazione di Giunta n. 34/2015, ordinanza Consiglio di Stato n. 1694/2015, deliberazione di Giunta n. 62/2015)
I costi della mediazione si compongono di:
- Spese di avvio, € 40,00 + IVA 22% = € 48,80 per controversie fino a € 250.000 oppure € 80,00 +IVA 22% = € 97,60 per controversie di valore superiore da versare a cura:
- della parte attivante, al momento del deposito della domanda
- della parte invitata, al momento dell'adesione a partecipare al primo incontro
- Spese di mediazione, che si calcolano in funzione del valore della controversia e di ulteriori variabili. Le indennità previste e il metodo di calcolo sono riportate nel Regolamento di mediazione scaricabile nella sezione Normativa
Sono altresì a carico delle parti attivanti la procedura le spese vive sostenute dall’Organismo di mediazione fissate in:
- € 10,00 + IVA per ogni comunicazione a mezzo servizio postale che la segreteria dovesse effettuare;
- € 0,10 + IVA ogni pagina fotocopiata, ai fini della trasmissione a mezzo del servizio postale.
Il pagamento spese di avvio mediazioni per le domande depositate fino al 14.11.2023 si effettua online utilizzando il portale SIPA:
- Servizio di interesse: selezionare "Servizi di mediazione, conciliazione e arbitrato"
- Indicare nella "Causale" gli estremi della procedura (XXXMEDAAAA)
- Selezionare la voce "spese di mediazione" e completare con l'importo da versare in funzione del valore della controversia: - fino a euro 250.000,00 (euro 40,00 + IVA 22%) - oltre euro 250.000 euro (euro 80,00 + IVA 22%) Nel caso di enti pubblici e società quotate soggette a split payment selezionare l'apposita voce di spesa che non prevede il pagamento dell'IVA.
- Inserire i "dati anagrafici del pagante"
- Se l'intestatario della fattura è diverso dal soggetto pagante selezionare "Eventuali dati fatturazione" e inserire i dati anagrafici del cliente.
La ricevuta di pagamento rilasciata dal sistema PagoPA deve essere allegata alla pratica di Mediazione.
Ammissione al gratuito patrocinio
Gli aventi diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato possono accedere alla mediazione (solo per le materie obbligatorie di cui all'articolo 5, comma 1 e 5-quater, comma 2 del decreto legislativo n. 28/2010 riformato) senza alcun obbligo di versamento dell’indennità dovuta all’organismo di mediazione.
Attenzione: l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova ai sensi degli articoli 15-bis e seguenti del d.lgs. 28/2010.