Ambito di applicazione del D. Lgs. n. 86/2016 che ha recepito la Direttiva comunitaria 2014/35/UE

Il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato  ad  una  tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra  75 e 1.500  volt  in  corrente  continua, può essere messo  a  disposizione  sul  mercato  dell'Unione europea solo se, costruito conformemente  alla  regola  dell'arte  in materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione, non compromette, in caso di  installazione  e  di  manutenzione  non  difettose  e  di utilizzazione conforme alla  sua  destinazione,  la  sicurezza  delle persone, degli animali domestici e dei beni.

La normativa non si applica nei seguenti casi:

  • materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
  • materiali elettrici per radiologia e uso clinico;
  • parti elettriche di ascensori e montacarichi;
  • contatori elettrici;
  • basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;
  • dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
  • disturbi radioelettrici;
  • materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l'Italia;
  • kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

Requisiti generali di sicurezza

Le caratteristiche essenziali del materiale  elettrico,  la  cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego  conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul  materiale elettrico stesso, oppure, qualora ciò  non  sia  possibile,  su  una scheda che l'accompagna. 

l materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera  sicura  ed adeguata. 

Il materiale elettrico è progettato e  fabbricato  in  modo  da assicurare la protezione dai pericoli che  possono  derivare  dal   materiale  elettrico o dovuti all'influenza  di  fattori  esterni   sul materiale elettrico, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Indicazioni che devono accompagnare i prodotti elettrici

Marcatura CE

La  marcatura  CE  è soggetta  ai  principi  generali  di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008

La marcatura  CE  è apposta  in  modo  visibile,  leggibile  e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta. Nei casi in cui ciò non è possibile o la natura del materiale elettrico non  lo consente,  essa  è apposta  sull'imballaggio  e  sui  documenti  di accompagnamento. 

La marcatura CE è apposta sul materiale elettrico  prima  della sua immissione sul mercato.

Dati e informazioni obbligatorie

I fabbricanti:

  • garantiscono che sul materiale elettrico  da  essi immesso sul mercato sia apposto un numero di  tipo,  di  lotto  o  di serie,   oppure   qualsiasi   altro   elemento   che   ne   consenta l'identificazione, oppure, qualora le  dimensioni  o  la  natura  del materiale elettrico non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento  di  accompagnamento del materiale elettrico;
  • indicano sul materiale elettrico il loro nome,  la loro  denominazione  commerciale  registrata  o   il   loro   marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati, oppure,  ove  ciò  non  sia  possibile,  sull'imballaggio  o  in  un documento di accompagnamento  del  materiale  elettrico.  L'indirizzo indica un unico punto presso il  quale  il  fabbricante  puo'  essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono  redatte  anche in lingua italiana (la disposizione vale anche per gli importatori). 
  • garantiscono  che  il  materiale  elettrico  sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in  lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari  di
  • qualunque  etichettatura,  devono  essere  chiare,  comprensibili   e intelligibili.

Riferimenti Normativi

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