Diritto annuale
Stralcio dei debiti fino a mille euro e nuova definizione agevolata
La Camera di Commercio di Padova, con Determina del Presidente n. 3 del 26 gennaio 2023 ha deciso di esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale automatico dei carichi affidati ad Agenzia delle entrate-riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (L. 197/2022 commi 227 e 228).
ATTENZIONE: MAGGIORAZIONE DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE
L'autorizzazione ministeriale per l'aumento del 20% del diritto annuale relativa al triennio 2020-2022 non è automaticamente applicabile al 2023.
L’Ente Camerale ha avviato la procedura di autorizzazione all’aumento del 20% del Diritto Annuale anche per il triennio 2023-2025: per la sua applicazione è necessario però attendere il Decreto del competente Ministero.
Pertanto, a decorrere dal mese di gennaio 2023 e fino all’emanazione del decreto autorizzatorio dell’aumento del 20%, il diritto annuale dovuto è determinato secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 339674 dell’11 novembre 2022. Vedi "Diritto annuale 2023"
Il diritto annuale, regolamentato dal D.M. 359/01, è il tributo che tutte le imprese, attive o inattive, iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ed i soggetti iscritti al REA devono versare ogni anno alla Camera di Commercio competente territorialmente (art. 18 della L. 580/93 come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del D. Lgs 23/2010) e deve essere corrisposto alla Camera di Commercio presso cui ha sede l'impresa e alle Camere di Commercio presso cui sono ubicate eventuali unità locali o sedi secondarie.
Il mancato pagamento del diritto annuale comporta:
- il blocco al rilascio di certificati del Registro imprese a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 24 comma 35 della L. 449/97 come modificato dall'art. 17 della L. 133/99)
- mancato rilascio gratutito della CNS al primo rilascio
- impossibilità ad accedere all'erogazione dei contributi camerali e del sistema camerale