Il diritto annuale è il tributo che tutte le imprese, attive o inattive, iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ed i soggetti iscritti al REA devono obbligatoriamente versare ogni anno alla Camera di Commercio presso cui ha sede l'impresa e alle Camere di Commercio presso cui sono ubicate eventuali unità locali o sedi secondarie.

Il diritto annuale è dovuto per anno solare e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Pertanto, è dovuto interamente da chi risulta iscritto o annotato nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. anche solo per un giorno dell'anno di riferimento.

La misura del diritto annuale è stabilita annualmente dal Ministero con apposito decreto.

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta:

  • il blocco al rilascio di certificati del Registro imprese  a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 24 comma 35 della L. 449/97 come modificato dall'art. 17 della L. 133/99)
  • mancato rilascio gratutio della CNS al primo rilascio
  • impossibilità ad accedere all'erogazione dei contributi camerali e del sistema camerale

Disposizioni generali


Per le imprese indoviduali iscritte al Registro Imprese, il diritto annuale è dovuto fino all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi (Circolare MAP 3520/C art. 9).

Dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione ( D.L. n. 179/2012 art. 25 c. 15).

Attenzione: la proroga di 12 mesi, prevista dal D.L. 34/2020 all'art. 38 c. 5, per la permanenza dell'iscrizione nella sezione speciale delle Start up innovative, riguarda esclusivamente l'accesso a incentivi pubblici, e non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente e dell'esenzione dall'obbligo di versamento del diritto annuale.

PMI INNOVATIVE: sono tenute al pagamento del diritto annuale

Previste dal D.L. 3/2015 che ha istituito un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le start-up, non godono dell'esenzione dal diritto annuale.

  • le imprese in stato di inattività o sospensione dell'attività
  • le società iscritte negli anni precedenti che al primo gennaio dell'anno di riferimento risultano poste in liquidazione
  • le imprese iscritte negli anni precedenti che hanno cessato l'attività ma non hanno proceduto alla cancellazione dal Registro Imprese
  • le imprese in concordato preventivo sono tenute al versamento del diritto annuale
  • le imprese in amministrazione straordinaria, sono tenute al versamento del diritto annuale almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa (circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 546959 del 2004)

Le cause di esonero dal versamento del diritto annuale sono solo quelle tassativamente indicate nell'articolo 4 del D.M. 359/2001

  • Le imprese individuali cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo alla cessazione di attività, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione.
  • Le società di capitali ed altri enti collettivi  cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del piano di riparto finale), purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
  • Le società di persone ed i consorzi in scioglimento senza messa in liquidazione cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'atto di scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo allo scioglimento.
  • Le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa entro il 31/12 dell'anno precedente, tranne nei casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa. Viceversa le imprese soggette alle altre procedure concorsuali sono escluse dall’esonero. Anche le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria restano obbligate al pagamento;
  • Le società cooperative per le quali sia stato disposto dall'autorità governativa lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 c.c., art. 2545-septiesdecies dall'1.1.2004) entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

Si consiglia di verificare nel dettaglio per singola annualità eventuali agevolazioni previste anche per il diritto annuale e modalità di applicazione.

Le imprese che trasferiscono la sede legale in altra provincia versano il diritto solo alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio. Se l’impresa è stata costituita dopo il 1° gennaio e, nel corso dello stesso anno, trasferisce la sede in altra provincia, deve versare il diritto solo alla Camera di Commercio di prima iscrizione.

La trasformazione di natura giuridica tra forme societarie iscritte alla sezione ordinaria del Registro Imprese (ad esempio il passaggio da società di capitali a società di persone) è del tutto ininfluente per la definizione degli importi del diritto annuale. Infatti, tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese determinano il diritto dovuto in base al fatturato complessivo ai fini IRAP realizzato dall'impresa l'anno precedente.

Solo nel caso in cui la trasformazione di natura giuridica comporti il passaggio da una sezione all'altra del Registro Imprese (ad esempio da società semplice a società di capitali), il diritto annuale, per l'anno della trasformazione, sarà pagato in base alle modalità previste per la sezione in cui l'impresa risultava iscritta al 1° gennaio dell'anno di riferimento. 

Nei casi di passaggio da una sezione all'altra del Registro Imprese senza trasformazione di natura giuridica (ad esempio impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale come piccolo imprenditore) il diritto annuale si determina in base alle modalità stabilite per la sezione in cui si era iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, a decorrere dal 1 marzo 2021 non è più possibile effettuare versamenti alla Camera di Commercio Padova con bonifico.

I curatori fallimentari che dovessero versare somme a titolo di diritto annuale derivanti dalla ripartizione dell'attivo fallimentare possono provvedere on-line, senza recarsi presso l'ufficio del diritto annuale camerale utilizzando il Sistema informatizzato dei pagamenti della PA (SIPA).

Collegandosi al link https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_PD (specifico per la Camera di Padova) è possibile:

  • Selezionare la voce richiesta dalla lista del menu a tendina: "fallimenti";
  • Inserire C.F./P.IVA dell'impresa per cui si effettua il versamento oltre ad una breve nota a corredo del pagamento;
  • Inserire l'importo che si deve versare;
  • Procedere con il pagamento online e ricevere via e-mail la ricevuta del pagamento;
  • Inviare copia del pagamento con semplice mail all'ufficio Diritto annuale.

Diritto annuale 2026

Importi, scadenze, ravvedimento operoso

Diritto annuale 2025

Importi, scadenze, ravvedimento operoso

Diritto annuale 2024

Importi, scadenze, ravvedimento operoso

Sei in regola con il pagamento del diritto annuale?

Accedi con SPID al Cassetto Digitale dell'Imprenditore

Cartelle sanzioni Diritto Annuale

La cartella esattoriale viene inviata a tutte le imprese con irregolarità nei pagamenti del diritto annuale. Vengono inoltre bloccati il rilascio del certificato Registro Imprese e l'accesso ai bandi per contributi camerali.

Diritto annuale erroneamente versato

Maggiore versamento o versamento ad altra provincia: richiesta regolarizzazione posizione

Diritto annuale 2023

Aggiornamento Importi con maggiorazione 20% e scadenze 2023

Diritto annuale 2022

Importi e scadenze 2022

Diritto annuale 2021

Importi e scadenze 2021

Diritto annuale 2020

Importi e scadenze 2020

Diritto annuale 2019

Importi e scadenze 2019


Questa pagina ti è stata utile?