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Il diritto annuale è il tributo che deve essere versato dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e dai soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)

L’obbligo di pagare il diritto annuale sorge:

  • in sede di prima iscrizione/annotazione,
  • il primo gennaio di ogni successiva annualità, fino alla cancellazione.

A chi si rivolge

L'obbligo di pagare il diritto annuale è rivolto :

  • alle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese;
  • dal 2011 ai soggetti iscritti nel solo Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese, per le loro sedi legali;
  • alle imprese con sede legale all'estero, per ogni unità locale o sede secondaria

L’importo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno (art. 3, comma 2 D.M. 359/2001).

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Come si fa

Per il pagamento del diritto annuale, l'utente può utilizzare diverse modalità, alternative fra loro.

Approfondisci le modalità di pagamento

Cosa si ottiene

Il pagamento del diritto annuale, secondo gli importi e le scadenze dovute, comporta:

  • la regolarità fiscale nei confronti della Camera di commercio di iscrizione;
  • la possibilità di ottenere i certificati di iscrizione (l'inadempimento e/o l'irregolare versamento blocca il rilascio della certificazione: vedi in contenuti correlati);
  • la possibilità di fruire della gratuità al primo rilascio della CNS;
  • possibilità ad accedere all'erogazione dei contributi e premi camerali e del sistema camerale.

Il mancato e/o l'irregolare versamento del tributo genera una violazione che l'utente può spontaneamente sanare, entro e non oltre il termine di un anno dalla scadenza ordinaria dell'annualità, con l'istituto del Ravvedimento operoso.

Cosa serve

Prima di effettuare il versamento del diritto annuale, l'impresa e/o il soggetto obbligato al pagamento, deve conoscere la sezione di iscrizione nel Registro delle Imprese (ordinaria, speciale, R.E.A.) ed in caso di sezione ordinaria anche l'importo del fatturato dell'anno precedente.

Tempi e scadenze

Scadenza termini pagamento

I termini si differenziano a seconda che l'adempimento riguardi una prima iscrizione ovvero una successiva annualità.

  • Scadenza per le imprese in fase di iscrizione: entro 30 giorni dalla protocollazione della pratica (oppure pagamento contestuale).
  • Scadenza ordinaria per imprese già iscritte al 1° gennaio: coincide con il primo acconto imposte redditi (solitamente 30 giugno). Possibilità +30 giorni con maggiorazione 0,40%.

Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato, per non incorrere in sanzioni, entro termini perentori.

Approfondisci Scadenze pagamento diritto annuale

Vedi Scadenze versamenti e proroghe per anno di competenza

Termini prescrizione e decadenza

Il diritto annuale è soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni dal momento in cui viene a maturare ciascuna annualità, poiché la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell’articolo 2946 del Cod. Civile (Circolare Minindustria n. 3223/C del 3.10.1990).

L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione.

Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione (art. 10 D.M. 54/05 e art. 18 Regolamento camerale sulle sanzioni del diritto annuale)

Modulistica

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Ultimo aggiornamento

02-09-2026 16:09

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