Sanzioni Diritto Annuale e Cartella esattoriale
Violazioni relative al diritto annuale e cartelle esattoriali
Le violazioni relative al diritto annuale
Con decreto interministeriale n. 54/2005, pubblicato in G.U. n. 90 del 19/04/2005, è stato adottato il regolamento sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale, in attuazione del disposto dell'art. 18 co. 3 della legge n. 580/93.
Tutte le imprese che hanno commesso una violazione sul diritto annuale, ovvero che:
- che hanno omesso il versamento del tributo in tutto o in parte,
- che hanno versato il tributo in ritardo.
Determinazine degli importi esposti in cartella
Il tributo residuo iscritto in cartella esattoriale è la differenza fra il dovuto e il pagato.
Se però è presente almeno un versamento nel periodo in cui è previsto il pagamento con 0,40%, il residuo si calcola come differenza fra il dovuto aumentato dello 0,40% e il pagato.
I versamenti effettuati oltre la scadenza con 0,40% (quindi, in ritardo) e privi di un valido ravvedimento vengono anch'essi sottratti ai fini del calcolo del tributo mancante, ma rientrano nella base per il calcolo della sanzione.
La sanzione è del 30% sul residuo non versato (come da sezione precedente) e sugli importi già pagati ma in ritardo.
Per il diritto annuale di prima iscrizione (nuove imprese e unità locali), in cui non esiste la possibilità del versamento con 0,40%, la sanzione è del 10% per i primi trenta giorni di ritardo rispetto alla data scadenza e del 30% in tutti gli altri casi.
Le sanzioni possono essere aumentate per gravità della violazione, per personalità del trasgressore e sue precedenti violazioni, per redicidiva come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio camerale.
Gli interessi sono calcolati con la formula standard Capitale x tasso x giorni : 36500.
La data di partenza è:
- per le nuove imprese e unità locali, lo specifico termine di versamento (30º giorno dopo la protocollazione della domanda di iscrizione);
- per le imprese e unità locali già esistenti, il termine ordinario (scadenza uguale a quella del pagamento del primo acconto delle imposte sul reddito);
- se però è stato effettuato almeno un versamento nel periodo previsto con 0,40%, si parte da questa seconda scadenza.
La data finale per il calcolo degli interessi è:
- il giorno di effettivo pagamento (per quanto già versato ma in ritardo)
- la data di consegna ruoli all'Agente della Riscossione, per i tributi omessi in tutto o in parte.
Il tasso è quello di interesse legale previsto per ogni anno solare dall'articolo 1284 del Codice Civile. Se il periodo comprende giorni di anni diversi, la formula è ripetuta per ogni anno e poi i risultati vengono sommati (metodo della "capitalizzazione semplice").
Le cartelle di pagamento
Informazioni, copie e pagamento delle cartelle di pagamento
La cartella è l’atto che Agenzia delle entrate-Riscossione invia ai contribuenti al fine di recuperare i crediti vantati dagli enti impositori.
Come pagare le cartelle
Agenzia Entrate Riscossione mette a disposizione nel portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it i seguenti servizi:
- Situazione debitoria - Consulta e paga (Agenzia Entrate Riscossione)
Il servizio “Situazione debitoria-consulta e paga” è disponibile nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns (per gli intermediari fiscali anche con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate). Si tratta di un servizio ad hoc per controllare la situazione debitoria, procedere al pagamento e verificare rateizzazioni e procedure esecutive in corso. - Pagamento online cartelle in area pubblica (Agenzia EntrateRiscossione)
Il servizio consente il pagamento online di cartelle/avvisi o moduli PagoPa inviati dall'Agenzia Entrate Riscossione Agenzia senza necessità di accedere all'area riservata.
NON è ammesso l'utilizzo di crediti tributari erariali in compensazione di somme iscritte a ruolo dalla Camera di Commercio. Infatti ai sensi dell'art. 31 co.1 D.L.n. 78/2010, è possibile solo la compensazione tra imposte erariali; NON è quindi possibile l'utilizzo del mod. F24 accis (codice tributo RUOL) al fine di compensare crediti tributari erariali con cartelle di pagamento emesse dalle Camere di Commercio.
Rateazione del pagamento
La facoltà di concedere la rateazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente è di competenza dell'Agente della Riscossione indicato in cartella.
La richiesta può essere presentata accedendo nell'area riservata del servizio telematico “Situazione debitoria - consulta e paga” del sito internet dell’Agenzia Entrate Riscossione www.agenziaentrateriscossione.gov.
Guida alla lettura della cartella di pagamento
Nella prima pagina sono indicati:
- l'Agente della Riscossione a cui è stato affidato l'incarico di esigere le somme dovute. L'Agente della Riscossione competente è quello della provincia in cui - negli archivi dell'Anagrafe Tributaria - si trova la residenza dell'imprenditore individuale ovvero la sede principale dell'impresa societaria;
- i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente (e l’eventuale indicazione della qualità di coobbligato);
- l'ente che ha emesso il ruolo;
- l'indicazione del tributo (diritto annuale o sanzioni amministrativeoggetto della cartella e il totale dell'importo da pagare nei termini indicati
nella sezione "dettaglio degli addebiti" a pagina cinque
- i nominativi degli ulteriori coobbligati;
- l'ufficio camerale che ha proceduto con l'emissione del ruolo;
- il numero REA dell'impresa iscritta a ruolo, la violazione contestata al contribuente e gli importi iscritti a ruolo suddivisi per codice tributo:
- il codice 961 si riferisce al diritto annuale non versato a fianco del quale è indicato l'anno di competenza a cui si riferisce;
- il codice 962 si riferisce alla sanzione per omesso o tardivo versamento
- il codice 992 si riferisce agli interessi legali sulle somme non versate entro i termini di legge ed è calcolato dalla scadenza dell'annualità di riferimento alla data di effettivo versamento, oppure fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione se trattasi di importi ancora non regolarizzati.
Se a pagina 5 l'ufficio camerale indicato è "Ufficio Sanzioni" e i codici tributo sono 5062, 5063, 5064, 5065, 5076, la cartella si riferisce a violazioni diverse dal diritto annuale, e le richieste di chiarimento vanno indirizzate all'ufficio competente invando una mail a sanzioni@pd.camcom.it
La stessa cartella può essere notificata a più soggetti: ad esempio, ai soci delle snc, agli accomandatari delle sas, ai liquidatori ecc. Le cartelle riportano lo stesso numero, con l’aggiunta di tre cifre alla fine (001, 002, 003, ecc) per i soggetti coobbligati.
Il pagamento della cartella eseguito dell'intestatario (obbligato principale) o di uno dei coobbligati estingue il debito per tutti i soggetti destinatari della cartella.
Si invita a prestare attenzione per evitare che il pagamento venga effettuato più volte..
Quando la cartella risulta pagata non si procede allo "sgravio" delle cartelle indirizzate agli altri obbligati/coobbligati.
Richiesta riesame in autotutela
Il contribuente che riceve una cartella di pagamento e ritiene di non doverla pagare, in tutto o in parte, può presentare, previa verifica dei dati, un'istanza di sgravio totale o parziale della stessa, utilizzando il modello “Istanza annullamento in autotutela cartella diritto annuale” e allegando il modello F24 o la ricevuta di pagamento effettuato in via telematica al momento dell'iscrizione o altra documentazione a supporto. La Camera di Commercio provvederà ad esaminare l'istanza e a concedere lo sgravio se dovuto.
La presentazione di un'istanza di annullamento alla Camera di Commercio non sospende i termini per il pagamento della cartella, né quelli per ricorrere alla Commissione Tributaria.
Ricorso alla commissione tributaria provinciale
Avverso il pagamento del diritto annuale è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio (art. 12, comma 2, Legge 28/12/2001, n. 448) in bollo per atti giudiziari. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella con le modalità prescritte dal D.Lgs 31/12/1992, n. 546.
