Cosa sono le Start up innovative

Le Start up innovative sono società di capitali introdotte dall’art. 25 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, all’interno di una normativa volta allo sviluppo di settori ad alto valore tecnologico.

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  • hanno la sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
  • sono costituite da non più di 60 mesi;
  • a partire dal secondo anno di attività, hanno il totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio, non superiore a 5 milioni di euro
  • non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
  • hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non sono costituite a seguito di fusione, scissione o di cessione di azienda o di ramo di azienda

e possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione
  • almeno i 2/3  dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata
  • almeno una privativa industriale o un programma software  registrato presso la SIAE.

Esiste la tipologia della startup innovativa  a vocazione sociale, che, oltre ad avere i requisiti precedentemente indicati, opera in via esclusiva nei seguenti settori (indicati dall’art. 2, c. 1 del d.Lgs 155/2006):

  • assistenza sociale; 
  • assistenza sanitaria; 
  • assistenza socio-sanitaria; 
  • educazione, istruzione e formazione; 
  • tutela dell'ambiente e dell’ecosistema; 
  • valorizzazione del patrimonio culturale; 
  • turismo sociale; 
  • formazione universitaria e post-universitaria; 
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali; 
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; 
  • servizi strumentali alle imprese sociali.

E’ stata prevista dall’art. 11 bis D.L. 83/2014 la tipologia della startup innovativa  a vocazione turistica, che, oltre ad avere i requisiti precedentemente indicati, ha come oggetto la  promozione  dell'offerta  turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di  software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione  di servizi rivolti alle imprese turistiche.

La costituzione di una startup innovativa può avvenire:

  • con redazione di atto pubblico presso il notaio.
  • a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 2643/2021, dal 29 marzo 2021 è SOSPESO il servizio di assistenza per la costituzione e le modificazioni statutarie delle startup innovative in modalità informatica, sia con sottoscrizione digitale autonoma (art. 24 del CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale), sia con sottoscrizione autenticata presso la Camera di Commercio (art. 25 del CAD);

Esenzione dai diritti di segreteria e dall'imposta di bollo
L'istanza di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese è esente dal pagamento di diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.

Dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le imprese startup innovative sono poi esonerate dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese (art. 26, c. 8 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012)

L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di startup innovativa e dura comunque non oltre il periodo in cui la società può beneficiare della speciale disciplina.

Si fa presente che questa agevolazione non è applicabile alla bollatura di libri e registri contabili e/o sociali delle startup (vedi risposta Agenzia Entrate ad interpello n. 253/2019).

Esenzione dal diritto annuale
Dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le imprese startup innovative sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per cinque anni (a decorrere dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale, se contestuale all’atto costitutivo, oppure dall’anno successivo all’iscrizione nella sezione speciale, se avviene in momento successivo alla costituzione). L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di startup innovativa.

Altri vantaggi
Per le startup iscritte nell’apposita sezione speciale ci sono anche vantaggi legati a:

  • gestione societaria flessibile;
  • disciplina particolare nei rapporti di lavoro; 
  • facilitazioni burocratiche;
  • equity crowdfunding;
  • non assoggettamento alla procedura di fallimento.
  • incentivi fiscali per gli investitori. 

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti a questo riguardo sono reperibili nella scheda di sintesi presente nell’apposita pagina del sito del Ministero Sviluppo Economico.

Dopo l'iscrizione, le startup innovative:

  • hanno l'obbligo di aggiornare o confermare le informazioni previste  dall’art. 25 D.L 179/2012, c. 12 mediante l’inserimento nel profilo dell’impresa inserito nella piattaforma informatica http://startup.registroimprese.it . Almeno una volta l’anno in corrispondenza dell’adempimento successivamente segnalato (qui e qui le informazioni dettagliate presenti nel SARI, il supporto specialistico del registro imprese)
  • devono attestare il mantenimento dei requisiti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il termine e' portato a 7 mesi, fermo il rispetto dei 30 giorni dall'approvazione) presentando apposita domanda al registro imprese mediante comunicazione unica (art. 25, c. 15 d.l. 179/2012)

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