Le misure del diritto annuale per l'anno 2023 sono indicate nella Nota n. 339674 in data 11/11/2022 del Ministero dello sviluppo economico (pdf) che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per le pratiche di nuova iscrizione presentate con versamento del diritto annuale senza la maggiorazione del 20% prima del 17/04/2023, data di entrata in vigore del Decreto ministeriale 23 febbraio 2023, gli importi dovuti possono essere conguagliati senza applicazione di alcuna sanzione entro il 30 novembre 2023.
I versamenti non conguagliati entro il 30 novembre 2023, quelli non effettuati e quelli effettuati in misura inferiore al dovuto successivamente alla data del 17/04/2023, possono essere regolarizzati avvalendosi del ravvedimento operoso entro un anno dal termine di pagamento originario, corrispondente al trentesimo giorno successivo all’invio della pratica telematica di iscrizione al Registro delle imprese o al REA (Repertorio Economico Amministrativo) .

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