Gli importi del diritto annuale camerale per l'anno 2025 sono ridotti del 50% rispetto a quelli previsti per l'anno 2014 (art. 28 legge 11 agosto 2014, n. 114) e maggiorati del 20% (Decreto ministeriale 23 febbraio 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy)

Importi 2025 imprese e unità locali NUOVE iscritte

TIPOLOGIA DI IMPRESA

IMPORTO SEDE - EURO

IMPORTO PER OGNI UNITA' LOCALE - EURO

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese

120,00

24,00

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 

53,00

11,00*

Società semplici agricole

60,00

12,00

Società semplici non agricole

120,00

24,00

Società tra avvocati (art. 16 c. 2 D.lgs. 96/2001)

120,00

24,00

Società di persone (SNC, SAS)

120,00

24,00

Società di capitali (SRL, SPA)

120,00

24,00

Società cooperative

120,00

24,00

Consorzi

120,00

24,00

Enti pubblici Aziende speciali e altri soggetti che si iscrivono nella sezione ordinara

120,00

24,00

Soggetti iscritti solo nel REA tenuti al pagamento per la sola sede
(associazioni, fondazioni , comitati, organizzazioni religiose e simili senza scopo di lucro; mediatori e agenti rappresentanti che non esercitano, iscritti per mantenere i requisiti)

18,00

0,00

Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria

66,00

* € 11,00 importo arrotondato per una UL. L'importo di riferimento da usare prima dell'arrotondamento per i calcoli del dovuto da parte di imprese che hanno più unità locali è 10,56 euro

Le misure riportate si riferiscono all'importo arrotondato all'unità di euro, secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).

Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che iscrivono unità locali, sarà determinato sommando l’importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.

Va eseguito un unico arrotondamento finale all’unità di euro.

Scadenze e modalità di pagamento: imprese e unità locali nuove iscritte nel 2025

Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti in corso d'anno versano il diritto annuale:

  • all’atto dell’iscrizione con ComUnica, mediante addebito contestuale alla pratica: in tal caso è necessario che i fondi depositati sul conto prepagato siano sufficienti. Se viene indicato un importo errato rispetto a quello dovuto, verrà rettificato dalla Camera (sempre se i fondi sono sufficienti) e verrà inviata una PEC con l'indicazione dell'avvenuta modifica del diritto annuale addebitato;
  • con il modello F24: l'impresa in tal caso sarà tenuta a effettuare il versamento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

Importi 2025 imprese e unità già iscritte al 31 dicembre 2024

Imprese che versano in misura fissa

TIPOLOGIA DI IMPRESA

IMPORTO SEDE - EURO

IMPORTO PER OGNI UNITA' LOCALE - EURO

Imprese individuali scritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese

120,00

24,00

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

53,00

11,00*

Società semplici agricole

60,00

12,00

Società semplici non agricole

120,00

24,00

Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001

120,00

24,00

Soggetti iscritti solo nel REA tenuti al pagamento per la sola sede
(associazioni, fondazioni , comitati, organizzazioni religiose e simili senza scopo di lucro; mediatori e agenti rappresentanti che non esercitano, iscritti per mantenere i requisiti)

18,00

0,00

* € 11,00 importo arrotondato per una UL. L'importo di riferimento da usare prima dell'arrotondamento per i calcoli del dovuto da parte di imprese che hanno più unità locali è 10,56 euro

Imprese già iscritte nella sezione ordinaria che versano in base al fatturato

Versano in base al fatturato:

  • Società di persone (Snc e Sas)
  • Società di capitali (Spa e Srl)
  • Cooperative, i Consorzi con attività esterna
  • Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)
  • Enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.

I soggetti iscritti in sezione ordinaria pagano tutti, tranne le imprese individuali, in base al fatturato dell'esercizio fiscale precedente.

Il procedimento di calcolo è il seguente:

  1. si calcola il dovuto con le aliquote e gli importi sotto indicati;
  2. prima di arrotondare si riduce l'importo del 50%;
  3. applicare la maggiorazione del 20% mantenendo sempre cinque decimali;
  4. se ci sono unità locali, prima di arrotondare si aggiunge il 20% del dovuto per la sede per ciascuna unità locale;
  5. si arrotonda al centesimo;
  6. si arrotonda all'euro (inferiore fino a 0,49; superiore da 0,50 a 0,99)

Determinazione della base imponibile per il calcolo del diritto annuale in base al fatturato Irap

Per "fatturato" s'intendono i ricavi a fini IRAP e non l'insieme della fatture di vendita emesse in un determinato periodo (non si fa quindi riferimento a dati contenuti nelle dichiarazioni IVA). 

L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP sulla base della seguente tabella (nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009).

Vai alla pagina di dettaglio dei quadri Irap da considerare ai fini della determinazione del fatturato

Tabella aliquote per il calcolo del diritto dovuto per la sede

DA EURO

A EURO

ALIQUOTE %

0

100.000

€ 200 (misura fissa)

Oltre 100.000

250.000

0,015%

Oltre 250.000

500.000

0,013%

Oltre 500.000

1.000.000

0,010%

Oltre 1.000.000

10.000.000

0,009%

Oltre 10.000.000

35.000.000

0,005%

Oltre 35.000.000

50.000.000

0,003%

Oltre 50.000.000

 

0,001% (fino a un massimo di € 40.000)

Attenzione, perché gli scaglioni sono AGGIUNTIVI e quindi per ogni fascia si calcola un importo che poi va sommato con gli altri.

Scadenze pagamento imprese e unità locali già iscritte al 31 dicembre 2024

Per imprese, unità locali e soggetti R.E.A. preesistenti all'1/1 il diritto annuale si versa entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero:

  • entro il 30 giugno 2025 per il versamento senza 0,40%.
  • oppure entro il  30 luglio 2025 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro). Anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%.
Proroga scadenza

L'art. 13 comma 1 del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 "Disposizioni urgenti in materia fiscale" (G.U. n. 138 del 17/06/2025 entrata in vigore il 18/06/2025) ha disposto il differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e IVA che scadono entro il 30 giugno 2025 (cui è collegata anche la scadenza del diritto annuale per le imprese ed i soggetti già iscritti al Registro delle imprese o al R.E.A. al 01/01/2025) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (pari ad euro 5.164.569)

Per tali soggetti i versamenti possono essere effettuati:

  • entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione;
  • dal 22 luglio al 20 agosto 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.
Scadenze pagamento: casi particolari per società di capitali

Nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio in una data diversa dal 31/12, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, ovvero (articolo 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435 e successive modifiche e integrazioni):

  • per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, la data di scadenza è l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, la data di scadenza è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, la data di scadenza è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Pertanto, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre i 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio (ma anche quelli che non approvano il bilancio), devono pagare il diritto annuale entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (e non, come capita, entro il mese successivo all'approvazione del bilancio)

Nel caso invece di società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.

Nel caso di passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa , si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno (n) . Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di Commercio per l'anno (n): ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.

Ravvedimento operoso diritto annuale 2025

L’istituto del ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente l'omesso o incompleto versamento del diritto annuale pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, qualora la regolarizzazione avvenga entro un anno dal termine di scadenza.

Omesso versamento: chi non ha pagato quanto dovuto entro la scadenza, può regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso se lo effettua entro un anno.

Versamento parziale : chi ha versato parzialmente nel periodo di maggiorazione (4 per mille) può ravvedersi entro un anno dal termine ultimo concesso per pagare con maggiorazione (esempio 30 luglio). Tutti gli altri devono conteggiare l'anno dalla prima scadenza. 

Calcolo sanzione ravvedimento 2026

Calcolo della sanzione del ravvedimento operoso

L'importo della sanzione da versare è determinato applicando al diritto annuale non versato l'aliquota ridotta come come di seguito specificato:

  • Ravvedimento breve, con applicazione della sanzione del 3% se il ravvedimento avviene dal 1º al 30º giorno dalla scadenza (art. 13 c. 1 lett. a D.Lgs. 472/1997);
  • Ravvedimento lungo, con applicazione della sanzione del 3,75% se il ravvedimento avviene a partire dal 31º giorno fino a un anno  (art. 13 c. 1 lett. b D.Lgs. 472/1997).

NON si applicano al diritto annuale: Il ravvedimento “mini” o “sprint” che prevede aliquote di sanzioni ulteriormente ridotte per regolarizzazioni effettuate entro 15 giorni dalla scadenza. Il ravvedimento entro due anni introdotto dalla legge di stabilità 2015 che riguarda solo i tributi gestiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Calcolo degli interessi del ravvedimento operoso

Gli interessi si calcolano applicando, all’importo non versato entro la scadenza il tasso legale in vigore.

Gli interessi devono essere calcolati, commisurandoli al tributo non versato, al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito.

L’importo degli interessi si determina come di seguito indicato :

interessi = ammontare del tributo non versato X tasso legale annuo X n. di giorni/365

Tasso di interesse legale

Per il ravvedimento del diritto annuale anno 2025 il tasso è del 2,00% dalla data di scadenza e fino al 31.12.2025 e dell'1,6% dal 1.1.2026 fino alla data di ravvedimento.

Versamento del ravvedimento operoso

Modello F24 ordinario: utilizza la sezione IMU e altri tributi locali

Per sedi e/o unità locali in provincia di Padova il codice Ente da utilizzare è PD

CODICE ENTE /CODICE COMUNE

CODICE TRIBUTO

ANNO DI RIFERIMENTO

IMPORTI TRIBUTO

PD

3850

2025

IMPORTO TRIBUTO

PD

3851

2025

IMPORTO INTERESSI

PD

3852

2025

IMPORTO SANZIONE

Modello F24 semplificato (ha una tabella unica): indica EL (Enti Locali) nella colonna "Sezione", oltre agli altri dati richiesti.

ATTENZIONE: non sono ammessi versamenti di sanzioni con codice tributo diverso da 3852. NON usare il codice 8911 per il ravvedimento del diritto annuale (questo codice è riservato al pagamento a saldo zero, in ritardo, di tributi erariali).

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