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Le società di capitali:

  • con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito il versamento va comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di approvazione.
In ogni caso il versamento potrà sempre essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

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